Sentenza n. 401/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza 502/2023 pubblicata in data 19/12/2023 del Tribunale di Livorno sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva ordinato in loro favore l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107 del 2015. Nel corso della camera di consiglio il difensore ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento delle somme oggetto della sentenza, dopo la notifica del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha adempiuto alla sentenza azionata nel corso del giudizio. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero, rilevando che l'ottemperanza è intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 400,00, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'Autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione adempie integralmente al comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale nel corso del giudizio di ottemperanza, la controversia deve essere dichiarata cessata per venir meno della materia del contendere.
- L'adempimento intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, anche se la domanda principale non richiede più una pronuncia esecutiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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