Cassazione Civile, Ordinanza n. 17707/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare del 2016 con cui un soggetto aveva ceduto ai propri genitori un immobile sito in Comacchio. L'originaria creditrice del venditore aveva promosso giudizio chiedendo in via principale l'accertamento della simulazione del contratto e, in subordine, la revocatoria ordinaria dell'atto. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande; la Corte d'appello, adita dalla mandataria della creditrice, aveva invece rigettato la domanda di simulazione e accolto quella revocatoria. La soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il primo deduceva violazione del contraddittorio e degli artt. 101, 102, 110 e 331 c.p.c., sostenendo che nel giudizio di appello non fossero stati chiamati tutti gli eredi di un litisconsorte deceduto nel corso del primo grado. In particolare si lamentava che il giudice d'appello avesse disposto l'integrazione del contraddittorio solo nei confronti dell'originaria creditrice, senza estenderla anche agli altri eredi del defunto, che sarebbero stati litisconsorti necessari processuali. La ricorrente chiedeva quindi la cassazione della sentenza per violazione delle norme sul litisconsorzio e, in subordine, la cassazione con rinvio per la decisione a contraddittorio integro. La resistente sosteneva invece che gli eredi conosciuti fossero stati evocati e che, in caso di mancata integrazione del contraddittorio, l'impugnazione dovesse essere dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che, quando una parte muore nel corso del primo grado, gli eredi assumono la qualità di litisconsorti necessari processuali per la prosecuzione del giudizio e, se l'impugnazione è proposta solo nei confronti di alcuni di essi, il giudice d'appello deve ordinare anche d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. Nel caso concreto il giudice d'appello aveva invece omesso di ordinare l'integrazione nei confronti di tutti gli eredi del de cuius, limitandosi ad altro soggetto; perciò la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Richiamato quale norma sul contraddittorio, in combinazione con le disposizioni sul litisconsorzio e sull'integrazione del contraddittorio.
art. 102 c.p.c.
Richiamato per affermare la necessità della partecipazione di tutti i litisconsorti necessari al giudizio.
art. 110 c.p.c.
Richiamato in relazione alla prosecuzione del processo nei confronti dei successori della parte deceduta.
art. 331 c.p.c.
La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari in appello impone al giudice di disporre, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio pena nullità della decisione.
art. 299 c.p.c.
Richiamato per il precedente evento interruttivo del processo a seguito del decesso di una parte.
art. 303 c.p.c.
Richiamato nella descrizione della riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi del de cuius.
art. 325 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nella prospettazione delle conseguenze del mancato rispetto dei termini di impugnazione.
art. 326 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nella prospettazione delle conseguenze del mancato rispetto dei termini di impugnazione.
art. 111 c.p.c.
Richiamato per la successione a titolo particolare nel diritto controverso e l'intervento del successore processuale.
Massime di principio
- Se una parte muore nel corso del primo grado, gli eredi subentrano come litisconsorti necessari processuali per la prosecuzione del processo e devono partecipare all'eventuale giudizio di impugnazione.
- Quando l'impugnazione è proposta solo nei confronti di alcuni tra i litisconsorti necessari, il giudice dell'impugnazione deve ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, a pena di nullità della decisione.
- L'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel giudizio di appello determina l'errore processuale del giudice e impone la cassazione con rinvio.
- La questione del difetto di integrità del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. è rilevabile d'ufficio.
- In presenza di una pluralità di eredi della parte deceduta, non è sufficiente la vocazione in giudizio di alcuni soltanto di essi se la posizione processuale richiede la partecipazione di tutti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17515/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17516/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17517/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17518/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17519/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17520/2025 del 30/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →