Sentenza n. 2361/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Benevento - sez. Lavoro – Dr.ssa Chiariotti - n. 78, pubblicata in data 30 gennaio 2023, notificata in formula esecutiva in data 14 marzo 2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente e condannato l’amministrazione all’accredito di euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 78 del 30 gennaio 2023, passata in giudicato e notificata in formula esecutiva il 14 marzo 2023. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell’amministrazione all’accredito complessivo di euro 2.500,00. La ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell’amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero e l’Ufficio scolastico si sono costituiti con atto di mero stile, senza eccepire l’avvenuto adempimento né giustificare l’inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione e la definitività del titolo giudiziale, comprovata dal certificato di cancelleria. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza dell’amministrazione, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l’amministrazione non aveva dimostrato l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza né fornito giustificazioni. Il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, assicurando alla ricorrente il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme dovute. Ha inoltre nominato sin da subito, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente e verifica preliminare dell’eventuale adempimento. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza ha a oggetto l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Rileva ai fini della verifica della corretta attuazione del giudicato e dell’adozione delle misure conseguenti.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, decorso il quale è possibile agire per l’esecuzione coattiva del titolo.
art. 1 l. 107/2015
La sentenza richiama la disciplina del beneficio economico annuo di euro 500,00 attribuito al personale docente tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda è definitivo e la relativa esecuzione è stata ritualmente richiesta all’amministrazione obbligata.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la mancata attuazione di un giudicato che riconosce prestazioni determinate integra inottemperanza.
- L’amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o finanziarie; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell’adempimento, ma soltanto, ove residui, sulle modalità esecutive.
- In sede di ottemperanza il giudice verifica se il soggetto obbligato abbia dato puntuale attuazione al risultato pratico riconosciuto dal giudicato e può ordinare l’adempimento entro un termine, nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La costituzione dell’amministrazione con atto di mero stile, senza allegazione dell’avvenuto adempimento né giustificazione dell’inerzia, non impedisce l’accertamento dell’inottemperanza quando il ricorrente abbia dimostrato l’esistenza e la definitività del titolo.
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