Sentenza n. 12419/2026 - Roma, Sezione 1
per la declaratoria di nullità o l'annullamento - del Provvedimento Rif. DS/2926E emanato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 26.6.2025 recante l'archiviazione, ai sensi dell'art. 5 lett. c) e lett. f) Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa (Delibera AGCM 5 novembre 2024, n.31356), delle istanze di intervento pervenute in data 25 gennaio 2021 e in data 25 ottobre 2024, relative alla richiesta di riesame del case Vigor Power, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7869/2024. - del Provvedimento n. DS/2926E, emanato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 06.12.2024, recante “Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 3, comma 2, del “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024”; - del Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa (Delibera AGCM 5 novembre 2024, n.31356), nella parte in cui, all'art. 5 lett. f), stabilisce che “La fase pre-istruttoria può essere chiusa per uno dei seguenti motivi:…f) non luogo a provvedere per richieste di intervento non meritevoli di ulteriori approfondimenti, in quanto relative a condotte di portata e impatto limitati ovvero non rientranti tra le priorità di intervento dell'Autorità, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. L'Autorità può individuare con apposito atto le priorità di intervento che intende perseguire”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Secondo provvedimento AGCM di archiviazione della segnalazione relativa a Vigor Power e di non luogo a provvedere sulle segnalazioni riguardanti altri diciassette prodotti, nonché la disposizione regolamentare che consente il non luogo a provvedere per richieste non meritevoli di ulteriori approfondimenti
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato il provvedimento AGCM deducendo, anzitutto, la nullità per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 7869/2024 e, in subordine, l'annullabilità per sviamento, irrazionalità, illogicità e incongruenza manifesta. Secondo la ricorrente, l'Autorità avrebbe dovuto considerare decettive e perseguire le pubblicità relative a Vigor Power e ai diciassette prodotti similari, alla luce degli accertamenti richiesti dal Consiglio di Stato sui messaggi rivolti a consumatori vulnerabili affetti da disturbi della sfera sessuale. È stata inoltre dedotta la violazione degli artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del Codice del consumo, sostenendo che i messaggi contenessero promesse inverosimili, figure rassicuranti, recensioni false e affermazioni riconducibili alle pratiche vietate dalla black list e alle pratiche aggressive. Un ulteriore motivo ha censurato il ricorso a esigenze di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in contrasto con il diritto unionale, con il principio di buon andamento e con la funzione di tutela dei consumatori. In via subordinata è stato chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità dell'art. 27 del Codice del consumo e dell'art. 5, comma 1, lett. f), del Regolamento AGCM con il diritto dell'Unione.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità per violazione del giudicato, rilevando che l'AGCM, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, aveva svolto una nuova attività istruttoria preliminare e fondato la nuova archiviazione su ragioni diverse da quelle originariamente censurate: non aveva nuovamente qualificato i claim come palesemente esagerati ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Codice del consumo, ma aveva rilevato l'insufficienza degli elementi per ulteriori accertamenti e la non raggiungibilità dei siti. Il giudicato riguardava inoltre soltanto il caso Vigor Power e non imponeva l'automatico avvio di procedimenti nei confronti di altri prodotti, anche se asseritamente similari. Il giudice ha ritenuto adeguata e proporzionata l'istruttoria preliminare, considerato che l'AGCM aveva richiesto informazioni al provider del dominio, all'autorità rumena competente e alle segnalanti, aveva verificato l'accessibilità dei siti e non aveva ricevuto elementi sufficienti per identificare i professionisti responsabili e la durata delle condotte. La decisione di non avviare l'istruttoria è stata ritenuta non manifestamente illogica o irragionevole, anche perché alcuni siti non erano più attivi e almeno uno dei prodotti non era più in commercio. Le censure sulla decettività dei messaggi non si confrontavano con la motivazione effettiva del provvedimento, che non aveva negato in assoluto tale decettività, ma aveva evidenziato la carenza di elementi soggettivi e oggettivi per procedere. È stata esclusa anche la violazione del diritto unionale: l'AGCM non aveva escluso a priori determinati settori o categorie di consumatori, ma aveva esercitato il potere di verifica preliminare e deciso di non aprire la fase istruttoria per insufficienza degli elementi disponibili. Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto irrilevante. Le spese sono state compensate; è stata confermata la reiezione dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per elusione del giudicato non ricorre quando l'amministrazione riesercita il potere mediante una nuova istruttoria e una motivazione fondata su ragioni diverse da quelle già giudicate illegittime.
art. 20, comma 3, d.lgs. 206/2005
È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera
La precedente sentenza del Consiglio di Stato aveva escluso che tale disposizione potesse giustificare l'archiviazione senza verificare l'impatto del messaggio sui consumatori vulnerabili; nella nuova decisione AGCM, tuttavia, l'archiviazione non è stata fondata su tale disposizione.
artt. 20, 21, 22, 23 e 24 d.lgs. 206/2005
Le norme sono state invocate dalla ricorrente per sostenere la decettività e l'aggressività delle pratiche, ma il TAR ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ragione effettiva dell'archiviazione, basata sull'insufficienza degli elementi per ulteriori accertamenti.
art. 5, comma 1, lett. c), Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie
Consente l'archiviazione quando risultino assenti elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti; la motivazione sintetica è stata ritenuta sufficiente nel caso concreto, in presenza di siti non raggiungibili e di elementi insufficienti.
art. 5, comma 1, lett. f), Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie
non luogo a provvedere per richieste di intervento non meritevoli di ulteriori approfondimenti, in quanto relative a condotte di portata e impatto limitati ovvero non rientranti tra le priorità di intervento dell'Autorità, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa
La disposizione non è stata applicata come esclusione astratta di un settore o di pratiche rivolte a consumatori vulnerabili; il non luogo a provvedere è intervenuto dopo verifiche preliminari e per l'insufficienza degli elementi disponibili, senza precludere un successivo intervento d'ufficio.
art. 5, comma 2, Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie
La facoltà dell'AGCM di procedere successivamente d'ufficio, sulla base di elementi sopravvenuti o di una diversa valutazione delle priorità, conferma che la decisione di non avviare l'istruttoria non ha carattere definitivo.
art. 27 d.lgs. 206/2005
La questione di compatibilità con il diritto unionale è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto, poiché l'AGCM aveva concretamente svolto verifiche preliminari e non aveva escluso in via generale l'intervento repressivo.
art. 169 TFUE
Il richiamo è stato ritenuto non decisivo, non essendo emersa una rinuncia dell'AGCM alla tutela dei consumatori, ma soltanto una decisione discrezionale di non avviare l'istruttoria per insufficienza degli elementi raccolti.
artt. 1 e 11 direttiva 2005/29/CE
Il TAR non ha ravvisato incompatibilità nel caso concreto, poiché la non apertura dell'istruttoria è stata preceduta da un vaglio preliminare adeguato e non fondata su un'esenzione preventiva di determinate pratiche.
Massime di principio
- Il giudicato conformativo derivante dall'annullamento di un'archiviazione AGCM per difetto di istruttoria e motivazione impone il riesercizio del potere nel rispetto delle statuizioni giudiziali, ma non impone automaticamente l'avvio di procedimenti istruttori su pratiche diverse da quella specificamente esaminata.
- Non ricorre l'elusione del giudicato quando l'amministrazione, dopo l'annullamento del precedente atto, svolge una nuova istruttoria preliminare e adotta una nuova decisione fondata su ragioni diverse da quelle dichiarate illegittime.
- Il potere dell'AGCM di avviare un procedimento istruttorio a seguito di una segnalazione è discrezionale e officioso; il segnalante non ha diritto all'apertura dell'istruttoria quando, dopo un vaglio preliminare adeguato e proporzionato, non emergano elementi sufficienti per identificare i responsabili, la durata o l'effettiva persistenza della condotta.
- Il sindacato giurisdizionale sull'archiviazione o sul non luogo a provvedere dell'AGCM verifica la ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione nonché l'adeguatezza e proporzionalità dell'istruttoria, senza sostituire la valutazione dell'Autorità e senza imporre approfondimenti meramente defatigatori o congetturali.
- L'AGCM non è tenuta a esaminare ogni possibile profilo investigativo prospettato dal segnalante, essendo sufficiente che valuti complessivamente i temi essenziali della segnalazione; la cessazione delle condotte online e l'impossibilità di individuare i professionisti responsabili possono rendere non irragionevole la scelta di non proseguire nell'accertamento.
- La decisione di non avviare l'istruttoria per insufficienza degli elementi raccolti non preclude un successivo intervento d'ufficio dell'AGCM in presenza di elementi sopravvenuti o di una diversa valutazione delle priorità di intervento.
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