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Ordinanza

Ordinanza n. 1570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria (sezione prima), 26 marzo 2026, n. 66.

Giustizia amministrativa202602762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto la domanda cautelare contro i provvedimenti comunali relativi a strutture agricole e a un manufatto in muratura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR aveva negato la sospensione degli atti impugnati. A sostegno dell’appello è stata prodotta una relazione tecnica, secondo cui i teli di copertura delle serre venivano periodicamente rimossi, nonché una perizia giurata volta a dimostrare l’anteriorità al 1967 del manufatto in muratura. La controversia riguardava la qualificazione delle opere come manufatti temporanei e, quindi, la necessità di titoli edilizi, oltre alla legittimità della loro collocazione in fascia di rispetto stradale e in fascia di rispetto dei corsi d’acqua. L’appellante ha inoltre dedotto, in via cautelare, la sussistenza del periculum in mora derivante dagli effetti degli atti comunali sulle strutture utilizzate per la coltivazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti degli artt. 55, comma 1, e 62 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, la relazione tecnica dimostrava soltanto la periodica rimozione dei teli di copertura, ma non quella dell’intera struttura, sicché non era possibile qualificare allo stato le opere come manufatti temporanei. Inoltre, gli atti depositati dall’Amministrazione nel giudizio di primo grado, dei quali il Collegio ha potuto tenere conto disponendo dell’intero fascicolo processuale, evidenziavano che per opere analoghe realizzate sul medesimo fondo erano stati in precedenza richiesti titoli edilizi. Il fumus risultava ulteriormente indebolito dalla collocazione delle opere in violazione della fascia di rispetto stradale e della fascia di rispetto dei corsi d’acqua. Con riferimento al manufatto in muratura, la perizia giurata non offriva elementi sufficientemente certi e oggettivi per provarne l’anteriorità al 1967. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché la stessa relazione dell’appellante attestava che l’utilizzo delle strutture era funzionale alla coltivazione nel periodo autunnale e invernale, senza evidenziare un pregiudizio imminente. L’ordinanza cautelare di primo grado è stata pertanto confermata. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune in appello.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    Individua i presupposti della tutela cautelare, verificati dal Collegio con riguardo sia al fumus boni iuris sia al periculum in mora.

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare; il Consiglio di Stato ha verificato la sussistenza dei presupposti per riformare l’ordinanza cautelare del TAR e li ha ritenuti insussistenti.

Massime di principio

  • Ai fini dell’appello cautelare, la qualificazione di una struttura come manufatto temporaneo non può fondarsi sulla sola periodica rimozione della copertura, quando la struttura portante permane stabilmente in sito.
  • Nel giudizio cautelare d’appello, il Consiglio di Stato può considerare gli atti depositati nel giudizio di primo grado quando dispone dell’intero fascicolo processuale.
  • La sussistenza di precedenti richieste di titoli edilizi per opere analoghe realizzate sul medesimo fondo costituisce elemento valutabile per escludere, allo stato, la manifesta natura temporanea delle opere contestate.
  • La collocazione delle opere in fascia di rispetto stradale e in fascia di rispetto dei corsi d’acqua costituisce elemento idoneo a indebolire il fumus boni iuris della pretesa cautelare.
  • La prova dell’anteriorità di un manufatto a una determinata data deve essere fornita mediante elementi sufficientemente certi e oggettivi; una perizia giurata priva di tali elementi non è sufficiente.
  • Il periculum in mora deve essere imminente e non è dimostrato quando l’utilizzo delle strutture contestate è programmato per un periodo stagionale successivo e non risulta attuale il pregiudizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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