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Circolare

Circolare numero 98 del 25-6-2004

SOMMARIO: Costituzione con la procedura Gente di Mare della posizione assicurativa con contribuzione marittima del personale in continuità di rapporto di lavoro.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come valorizzare, ai fini del diritto e della misura delle pensioni specifiche per marittimi ex legge n. 413/1984, i periodi di riposo, festività e ferie maturati a bordo e goduti a terra dal personale in continuità di rapporto di lavoro. Tali periodi devono essere trattati, per la pensione marittima specifica, in modo analogo ai prolungamenti riconosciuti ai lavoratori che cessano il rapporto allo sbarco. In via transitoria, il riconoscimento avviene sulla base di una dichiarazione del datore di lavoro, mentre la procedura "Gente di Mare" viene aggiornata con il nuovo codice "CONT" e con specifiche regole di calcolo.

Liquidazione pensioni marittimi in continuità di rapporto di lavoro: riconoscimento dei prolungamenti

Riconoscimento dei prolungamenti per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro

La circolare interviene sull'applicazione della legge n. 413/1984 per i lavoratori marittimi, con particolare riferimento alla liquidazione delle pensioni specifiche e al trattamento dei periodi di riposo, festività e ferie maturati a bordo ma goduti a terra nei casi di continuità del rapporto di lavoro. Lo scopo è uniformare il trattamento di tali periodi a quello già previsto per i marittimi che cessano il rapporto allo sbarco.

Quadro di riferimento normativo

Vengono richiamate le istruzioni della circolare n. 202 del 27.9.1989, valide dall'1.10.1989, relative alla liquidazione delle pensioni ai sensi della legge n. 413/1984. Il riferimento riguarda in particolare i requisiti di età, inabilità e assicurazione richiesti per le prestazioni specifiche previste dagli articoli 31, 33 e 34.

Ai fini dell'accertamento dell'anzianità assicurativa, devono essere considerati:

  • i periodi di assicurazione marittima effettiva e figurativa corrispondente ad attività di navigazione;
  • i periodi di prolungamento previsti dagli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984.

Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, restano esclusi i periodi per i quali i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria, salvo la specifica rivalutazione dei periodi di riposo e ferie maturati a bordo.

Problema emerso nella liquidazione delle pensioni

La circolare segnala una diversa valutazione, ai fini del diritto e della misura della pensione, tra:

  • il marittimo che risolve il rapporto di lavoro al momento dello sbarco;
  • il marittimo in continuità di rapporto di lavoro.

Nel primo caso, il periodo di navigazione effettiva viene prolungato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 413/1984 con la sommatoria di sabati, domeniche, festività infrasettimanali e ferie maturate durante l'imbarco, prolungamento che è considerato utile ai fini pensionistici.

Nel secondo caso, il personale in continuità di rapporto percepisce a terra, dopo lo sbarco, ferie e riposi compensativi maturati a bordo, con retribuzione assoggettata a contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, ma tale contribuzione non era inizialmente considerata utile per la liquidazione delle prestazioni previste dagli articoli 31 e 33 della legge n. 413/1984.

Chiarimento ministeriale e soluzione adottata

La questione è stata sottoposta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha osservato che i periodi di prolungamento maturati in relazione all'attività svolta a bordo devono essere considerati attività di navigazione sia per chi cessa il rapporto allo sbarco sia per i lavoratori in continuità di rapporto.

In particolare, anche per questi ultimi i periodi di riposo, festività e ferie maturati a bordo ma goduti a terra devono dare diritto a una contribuzione "qualificata", da effettiva attività di navigazione, utile ai fini del conseguimento del requisito previsto dagli articoli 31 e 33, e non soltanto al normale accredito contributivo ordinario.

Ne consegue che i periodi per i quali vengono corrisposte retribuzioni per mancati riposi, festività e ferie maturate durante l'imbarco devono essere trattati alla stessa stregua dei prolungamenti riconosciuti ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro allo sbarco.

Modalità transitoria di riconoscimento

In attesa delle modifiche al sistema di acquisizione dei dati, il riconoscimento dei prolungamenti per i marittimi in continuità di rapporto deve avvenire mediante acquisizione, al momento del pensionamento, di una dichiarazione del datore di lavoro, conforme al fac-simile allegato, dalla quale risultino i periodi di navigazione in continuità di rapporto di lavoro.

Istruzioni operative per la procedura "Gente di Mare"

Per la costituzione della posizione assicurativa con contribuzione marittima del personale citato, solo in caso di liquidazione di pensione specifica PM, devono essere osservati i seguenti accorgimenti:

  • accertare i periodi in continuità di rapporto di lavoro sulla base della dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro;
  • acquisire i periodi di imbarco effettivo e indicare la retribuzione risultante nell'archivio dell'Istituto;
  • acquisire i periodi di lavoro a terra non in continuità di rapporto di lavoro, eventuali periodi di contribuzione figurativa ed eventuali periodi neutri;
  • acquisire i periodi di continuità e la relativa retribuzione con il nuovo codice "CONT", che può essere immesso direttamente o selezionato dalla lista dei codici;
  • ammettere l'acquisizione del periodo "CONT" solo se consecutivo a un periodo di navigazione effettiva e senza soluzione di continuità;
  • impostare il codice diritto e procedere alla fase di calcolo e stampa.

Regole di calcolo del programma

In base al codice diritto selezionato, il programma opera nel seguente modo:

  • con codice diritto 1, 3 o 4, trasforma il periodo con codice "CONT" in AGO;
  • con codice diritto 2 o 5, trasforma il periodo con codice "CONT" in prolungamenti calcolati in base ai giorni dell'imbarco immediatamente precedente e in periodi AGO.

La circolare chiude precisando l'applicazione operativa di tali regole nella procedura informatica, al fine di rendere omogeneo il trattamento previdenziale dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro.

Punti principali

Quadro normativo e problema applicativo

Vengono richiamate le istruzioni già impartite con la circolare n. 202 del 27.9.1989, valide dall'1.10.1989, per la liquidazione delle pensioni ai sensi della legge n. 413/1984. La circolare interviene in particolare sui requisiti previsti dagli articoli 31, 33 e 34 per i marittimi e sulla corretta individuazione dei periodi assicurativi utili, con attenzione ai lavoratori in continuità di rapporto di lavoro.

Computo dell'anzianità assicurativa e dei periodi utili

Ai fini dell'accertamento dell'anzianità assicurativa devono essere computati i periodi di assicurazione marittima, effettiva e figurativa, riferiti ad attività di navigazione, includendo anche i prolungamenti previsti dagli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984. Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro restano esclusi i periodi per i quali i datori di lavoro versano contributi nell'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto precisato dalla circolare per i periodi di riposo e ferie maturati a bordo.

Equiparazione dei periodi di continuità ai prolungamenti

Per i lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro allo sbarco, i sabati, le domeniche, le festività infrasettimanali e le ferie maturate durante l'imbarco sono già considerati prolungamenti del periodo di navigazione e utili ai fini pensionistici. Per il personale in continuità di rapporto, che percepisce a terra retribuzioni per ferie e riposi compensativi maturati a bordo e soggette a contribuzione AGO, tali periodi non erano inizialmente valorizzati come navigazione utile. Sulla base del chiarimento ministeriale richiamato nella circolare, essi devono invece essere trattati come prolungamenti analoghi, con effetti utili ai fini del conseguimento dei requisiti previsti dagli articoli 31 e 33 della legge n. 413/1984.

Documentazione richiesta in via transitoria

In attesa di modifiche al sistema di acquisizione dei dati, il riconoscimento dei prolungamenti per i marittimi in continuità di rapporto deve avvenire acquisendo al momento del pensionamento una dichiarazione del datore di lavoro, conforme al fac-simile allegato, dalla quale risultino i periodi di navigazione svolti in continuità di rapporto di lavoro.

Istruzioni operative per la procedura Gente di Mare

Per la costituzione della posizione assicurativa con contribuzione marittima del personale interessato, e solo in caso di liquidazione di pensione specifica PM, la procedura deve seguire alcuni passaggi: accertamento dei periodi in continuità sulla base della dichiarazione datoriale; acquisizione dei periodi di imbarco effettivo con la retribuzione risultante negli archivi dell'Istituto; acquisizione di eventuali periodi di lavoro a terra non in continuità, di contribuzione figurativa e di periodi neutri; acquisizione dei periodi di continuità e della relativa retribuzione con il nuovo codice "CONT"; verifica che il periodo "CONT" sia consecutivo a un periodo di navigazione effettiva senza soluzione di continuità; impostazione del codice diritto e avvio di calcolo e stampa.

Regole di calcolo del programma

Il programma opera diversamente in base al codice diritto selezionato: con codice diritto 1, 3 o 4 trasforma il periodo con codice "CONT" in AGO; con codice diritto 2 o 5 trasforma il periodo con codice "CONT" in prolungamenti, calcolati in base ai giorni dell'imbarco immediatamente precedente, e in periodi AGO.

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