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Ordinanza

Ordinanza n. 1840/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Napoli Cat.A12/2026/Imm/1^ sez/dinieghi/209 del 7 aprile 2026 nonché di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo.

Giustizia amministrativa202603758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Napoli relativo alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, con domanda cautelare di sospensione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Napoli deducendo, tra l'altro, la violazione delle garanzie partecipative e procedimentali, in ragione della pretesa difformità tra i motivi ostativi preannunciati e quelli posti a fondamento del diniego. Ha inoltre contestato il giudizio amministrativo sull'inattendibilità del rapporto di lavoro posto a fondamento della richiesta di nulla osta e del successivo contratto di soggiorno, sostenendo la rilevanza del rapporto lavorativo allegato e invocando il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il rapporto di lavoro era stato allegato tardivamente ed era cessato da quasi un anno alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno del 20 maggio 2024; il ricorrente aveva altresì indicato un successivo rapporto di lavoro con altro datore.

La decisione

Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Quanto alle censure sulle garanzie procedimentali, ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato né fornito un principio di prova circa elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa; tale carenza rendeva le censure prima facie inammissibili, ancor prima che infondate. Nel merito cautelare, il Collegio ha ritenuto minata l'effettività del rapporto di lavoro originariamente allegato, sia per la tardiva deduzione sia perché il rapporto risultava cessato da quasi un anno al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, giudicato potenzialmente un mero simulacro. Ha inoltre escluso, allo stato, la possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione, poiché la fattispecie non riguardava una cessazione successiva del rapporto di lavoro per circostanze non imputabili al ricorrente, ma l'inesistenza originaria del rapporto e quindi la mancanza ab origine dei requisiti richiesti. Il successivo rapporto con altro datore è stato ritenuto irrilevante ai fini cautelari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la sommaria deliberazione propria della fase cautelare; il giudice ha escluso, prima facie, la sussistenza dei presupposti per concedere la sospensione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione della violazione delle garanzie procedimentali richiede l'allegazione, almeno mediante un principio di prova, di elementi concreti idonei a dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto orientare diversamente la decisione amministrativa; in mancanza, la censura può essere ritenuta prima facie inammissibile, prima ancora che infondata.
  • Il permesso per attesa occupazione presuppone la cessazione o interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente, per circostanze non imputabili allo straniero; non è invocabile quando il rapporto posto a fondamento dell'istanza risulti inesistente ab origine.
  • La sottoscrizione di un contratto di soggiorno non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettività del rapporto lavorativo, quando il rapporto sia stato allegato tardivamente e risulti già cessato da tempo alla data della sottoscrizione.
  • Ai fini della verifica cautelare dei requisiti per il soggiorno, la sopravvenienza di un rapporto di lavoro con un diverso datore non sana automaticamente l'inesistenza originaria del rapporto posto a fondamento della richiesta di nulla osta e del contratto di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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