Circolare numero 111 del 14-10-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità pratiche con cui le aziende agricole già ammesse allo sgravio contributivo previsto dalla legge n. 247/2007 possono fruirne. Richiama i presupposti generali del beneficio, subordinato alla regolarità contributiva e al rispetto della contrattazione collettiva, e indica gli adempimenti a carico delle aziende e delle sedi INPS. Per gli sgravi autorizzati per il 2008 è richiesto un modello cartaceo con l’indicazione delle basi di calcolo e della ripartizione tra quota datore e quota lavoratore; le sedi devono acquisire i dati nella procedura informatica dedicata e gestire l’eventuale credito residuo. Per il 2009-2010 rinvia a successive istruzioni.
Modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo per le aziende agricole ex legge n. 247/2007
Aziende agricole - modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo ex legge n. 247/2007
La circolare definisce le istruzioni operative per consentire alle aziende agricole già ammesse allo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 247/2007 di utilizzare concretamente il beneficio. L’intervento si colloca nel quadro della sostituzione della precedente decontribuzione dei premi di risultato con uno sgravio sperimentale, riconosciuto su domanda e nei limiti delle risorse disponibili.
Quadro normativo e natura del beneficio
L’articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2008, l’abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. In sostituzione, la stessa disposizione ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2008-2010, uno sgravio contributivo fruibile a domanda delle aziende e nei limiti delle risorse fissate dalla legge.
La circolare si pone come completamento delle precedenti circolari n. 82 del 6 agosto 2008 e n. 110 del 12 dicembre 2008, che avevano già illustrato modalità di richiesta, criteri di calcolo e contenuto del beneficio. Il presente intervento si concentra invece sulle modalità operative da seguire dopo l’ammissione all’incentivo, con specifico riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo.
Condizioni generali per l’accesso
La fruizione del beneficio resta soggetta al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Ne consegue che, oltre all’ammissione allo sgravio, devono risultare rispettati i requisiti di regolarità contributiva e la parte economica degli accordi e contratti collettivi applicabili.
Adempimenti delle aziende per gli sgravi autorizzati nel 2008
Per gli sgravi autorizzati con riferimento all’anno 2008, le aziende devono presentare alle strutture territoriali competenti un’istanza cartacea compilata sull’apposito modello allegato alla circolare.
L’istanza deve contenere:
- l’importo totale delle retribuzioni sulle quali è calcolato lo sgravio spettante;
- l’importo dello sgravio relativo alla contrattazione territoriale, con separata indicazione della quota a carico del datore di lavoro e di quella a carico del lavoratore;
- l’importo dello sgravio relativo alla contrattazione aziendale, anche in questo caso con separata indicazione della quota datoriale e della quota del lavoratore.
La circolare precisa inoltre che il datore di lavoro deve provvedere a restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Adempimenti delle sedi INPS
Le sedi devono procedere all’acquisizione degli importi spettanti mediante la procedura residente in ex-AS400, opzione 24, "consultazione emissione sgravi". In sede di selezione della riga contributiva, l’operatore deve apporre una "X" sul lato sinistro e indicare successivamente la lettera identificativa della tipologia di sgravio:
- "C" per lo sgravio relativo alla contrattazione aziendale;
- "T" per lo sgravio relativo alla contrattazione territoriale.
Dopo tale acquisizione, le sedi devono inserire gli importi indicati nell’istanza, distinguendo tra quota datore di lavoro e quota lavoratore. La circolare chiarisce che le altre tipologie di sgravio attualmente visibili nella procedura, cioè importo INAIL e TFR, sono inibite.
Gestione dell’eventuale credito residuo
Una volta effettuate le operazioni di acquisizione, le sedi devono comunicare all’azienda l’eventuale credito residuo. Tale importo può essere utilizzato in compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente; se l’azienda è cessata, il credito può essere richiesto a rimborso.
Rinvio per le annualità successive
Per gli sgravi che saranno autorizzati per gli anni 2009 e 2010, la circolare non fornisce istruzioni applicative immediate, ma rinvia espressamente a successive disposizioni.
Punti principali
Premessa normativa e ambito del beneficio
L’articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha abrogato, dal 1° gennaio 2008, il regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello e ha introdotto, in sua sostituzione, uno sgravio contributivo sperimentale per il triennio 2008-2010, su domanda delle aziende e nei limiti delle risorse stanziate. La circolare richiama le precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 82 del 6 agosto 2008 e n. 110 del 12 dicembre 2008 e chiarisce le modalità operative per la concreta fruizione del beneficio da parte dei datori di lavoro del settore agricolo già ammessi all’incentivo.
Condizioni per la fruizione
La fruizione dello sgravio è subordinata anche al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, relativo alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e dei contratti collettivi. La circolare evidenzia quindi che il beneficio non è automatico, ma presuppone il possesso dei requisiti di regolarità previsti dalla normativa generale sugli incentivi contributivi.
Adempimenti a carico delle aziende per gli sgravi 2008
Per gli sgravi autorizzati per l’anno 2008, le aziende devono presentare alle strutture territoriali competenti un’istanza cartacea utilizzando l’apposito modello allegato alla circolare. Nell’istanza devono essere indicati: l’importo totale delle retribuzioni su cui è calcolato lo sgravio; l’importo dello sgravio riferito alla contrattazione territoriale, con separata indicazione della quota a carico del datore di lavoro e di quella a carico del lavoratore; l’importo dello sgravio riferito alla contrattazione aziendale, con la medesima separazione tra quota datoriale e quota lavoratore. È inoltre ribadito che il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Adempimenti delle sedi INPS e procedure informatiche
Le sedi devono acquisire gli importi dello sgravio spettante, distinti tra quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore, utilizzando la procedura residente in ex-AS400, opzione 24, "consultazione emissione sgravi". In fase di selezione della riga contributiva, l’operatore deve contrassegnare la voce con una "X" sul lato sinistro e indicare poi la lettera che identifica il tipo di sgravio: "C" per la contrattazione aziendale e "T" per la contrattazione territoriale. Dopo l’acquisizione, restano inibite le altre tipologie di sgravio presenti nella procedura, in particolare importo INAIL e TFR.
Gestione del credito residuo
Le sedi devono comunicare all’azienda l’eventuale importo del credito residuo. Tale credito può essere compensato con debiti contributivi maturati successivamente; qualora l’azienda sia cessata, il residuo può essere richiesto a rimborso.
Rinvio per gli sgravi 2009-2010
Per gli sgravi che saranno autorizzati per gli anni 2009 e 2010 la circolare non detta regole operative immediate, ma rinvia a successive disposizioni.
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