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Circolare

Circolare numero 112 del 15-10-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il padre lavoratore dipendente può usufruire dei riposi giornalieri anche quando la madre è casalinga, se quest’ultima è oggettivamente impossibilitata ad accudire il neonato perché impegnata in altre attività documentate. Vengono inoltre chiarite le condizioni di fruizione, i limiti temporali, il trattamento nei casi di parto plurimo e la disciplina transitoria per la regolarizzazione di periodi già fruiti o per la conversione di altre assenze in riposi giornalieri.

Riposi giornalieri del padre in caso di madre casalinga e disciplina transitoria

Riposi giornalieri del padre in caso di madre casalinga e disciplina transitoria

La circolare interviene in materia di riposi giornalieri del padre lavoratore dipendente ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 151/2001, recependo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008 e la successiva posizione del Ministero del Lavoro. L’Istituto modifica l’interpretazione precedentemente seguita e riconosce la fruizione dei riposi anche quando la madre è casalinga, se ricorre una situazione di oggettiva impossibilità della stessa di accudire il neonato per motivi documentati.

Ambito normativo e superamento dell’interpretazione precedente

L’art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. In precedenza, l’Inps aveva interpretato in modo restrittivo la norma, limitando l’ipotesi di madre non dipendente alle sole lavoratrici autonome o parasubordinate aventi diritto a un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale, con esclusione della madre casalinga, salvo i casi di morte o grave infermità.

La sentenza del Consiglio di Stato ha invece adottato un’interpretazione estensiva, valorizzando la finalità della norma, volta a favorire il padre nella cura del figlio. In tale prospettiva, la madre casalinga viene assimilata alla madre non lavoratrice dipendente e il padre può accedere ai riposi anche quando la madre, pur non svolgendo attività lavorativa dipendente, sia impegnata in attività che le impediscano temporaneamente di occuparsi del neonato.

Condizioni per la fruizione in caso di madre casalinga

La circolare chiarisce che il padre dipendente può usufruire dei riposi giornalieri quando la madre casalinga sia oggettivamente impossibilitata ad accudire il bambino perché impegnata in altre attività. A titolo esemplificativo sono richiamati:

  • accertamenti sanitari;
  • partecipazione a pubblici concorsi;
  • cure mediche;
  • altre situazioni simili.

Le condizioni devono essere opportunamente documentate. La previsione si affianca alla disciplina già esistente per i casi di morte o grave infermità della madre, richiamata dall’art. 40, lett. d, del d.lgs. 151/2001.

Termini di utilizzo e misura dei riposi

In presenza dei requisiti indicati, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri:

  • per due ore al giorno, oppure per un’ora al giorno, in base all’orario giornaliero di lavoro;
  • entro il primo anno di vita del bambino;
  • oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, ai sensi degli artt. 39 e 45 del d.lgs. 151/2001.

La circolare precisa inoltre che, analogamente a quanto previsto per il caso di madre lavoratrice autonoma, anche nel caso di madre casalinga il padre può iniziare a utilizzare i riposi dal giorno successivo al compimento dei tre mesi dopo il parto, vale a dire dalla fine del periodo di maternità riconosciuto dalla legge.

Parto plurimo

Per il parto plurimo trovano applicazione le disposizioni già fornite con la circolare n. 95 bis/2006, punto 7.3. La circolare conferma che, anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente ha diritto al raddoppio dei riposi e che le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i tre mesi successivi al parto.

Disciplina transitoria e regolarizzazione dei periodi pregressi

La circolare disciplina anche i casi transitori, tenendo conto del termine entro cui i riposi possono essere fruiti. Se non è ancora decorso il primo anno di vita del bambino, o il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il padre può ancora beneficiare dei riposi fino alla scadenza di tale termine, ma non può recuperare le ore di riposo non godute in precedenza.

Se il padre ha già fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri, il datore di lavoro può procedere al conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte, purché sussistano le condizioni indicate dalla circolare.

Inoltre, se il padre ha fruito, nei limiti temporali previsti per i riposi giornalieri, di assenze orarie a diverso titolo, ad esempio ferie o permessi orari, può chiedere al datore di lavoro e all’Inps la conversione del titolo giustificativo in riposi giornalieri, al fine di ottenere il relativo trattamento economico e previdenziale.

Domanda, prescrizione e documentazione

La domanda del padre deve essere corredata dalla documentazione necessaria e presentata all’Inps e al datore di lavoro secondo le modalità indicate nella circolare n. 109/2000, punto 2. Il termine è quello annuale di prescrizione, che decorre dal giorno successivo all’ultimo giorno di fruizione dell’assenza.

Trattamento economico e adempimenti contributivi

Per i periodi in cui il lavoratore padre fruisce dei riposi giornalieri è dovuta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione riferita ai riposi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente recuperata a conguaglio nel mod. DM10 con i contributi dovuti nel mese, utilizzando il previsto codice del quadro D800.

La denuncia Emens deve riportare i dati relativi ai riposi fruiti. Per la regolarizzazione di eventuali periodi pregressi deve essere utilizzata la procedura DM10/V e devono essere rettificate le denunce Emens già trasmesse.

Effetti operativi

La circolare ha quindi l’effetto di ampliare operativamente i casi in cui il padre lavoratore dipendente può richiedere i riposi giornalieri, includendo la madre casalinga in presenza di impedimenti oggettivi e documentati. Al contempo, definisce le modalità di recupero economico, gli adempimenti contributivi e la gestione dei periodi già fruiti o da regolarizzare.

Punti principali

Nuovo orientamento sul diritto del padre

L’Inps recepisce la sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 9 settembre 2008 e l’interpretazione ministeriale successiva, riconoscendo al padre lavoratore dipendente il diritto ai riposi giornalieri anche quando la madre svolge lavoro casalingo, purché ricorrano situazioni di oggettiva impossibilità della madre ad accudire il neonato per altre attività documentate.

Condizioni e casi rilevanti

Il diritto può essere riconosciuto, oltre ai casi già previsti dalla legge, quando la madre casalinga sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del figlio, come accertamenti sanitari, partecipazione a concorsi pubblici, cure mediche e situazioni simili. Resta ferma la fattispecie di morte o grave infermità della madre prevista dall’art. 40, lett. d, del d.lgs. 151/2001.

Limiti di fruizione e decorrenza

I riposi spettano nei limiti di due ore oppure un’ora al giorno, a seconda dell’orario di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Nel caso della madre casalinga, il padre può iniziare a fruirne dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto, cioè dopo la fine del periodo di maternità riconosciuto per legge.

Parto plurimo

In caso di parto plurimo si applicano le regole già richiamate dalla circolare n. 95 bis/2006: anche con madre casalinga, il padre dipendente ha diritto al raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche durante i tre mesi successivi al parto.

Disciplina transitoria e regolarizzazioni

Se non è ancora decorso il termine annuale di fruizione, il padre può utilizzare i riposi fino alla scadenza ma non recuperare le ore non godute in precedenza. Se ha già fruito di riposi, il datore di lavoro può conguagliare le retribuzioni corrisposte, purché sussistano le condizioni indicate. È inoltre possibile chiedere la conversione di altre assenze orarie (ad esempio ferie o permessi) in riposi giornalieri, con domanda all’Inps e al datore di lavoro entro il termine di prescrizione annuale.

Trattamento economico e modalità di conguaglio

Per i periodi di riposo spetta un’indennità pari all’intera retribuzione relativa ai riposi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata a conguaglio nel mod. DM10 con il codice del quadro D800; nella denuncia Emens devono essere indicati i dati relativi ai riposi. Per eventuali periodi pregressi si usa la procedura DM10/V e si rettificano le denunce Emens già trasmesse.

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