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Circolare

Circolare numero 109 del 06-10-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità operative con cui le aziende del trasporto pubblico locale possono recuperare le somme anticipate nel 2006 per le integrazioni delle indennità di malattia. Il recupero riguarda le aziende che avevano presentato istanza oltre il 30 settembre 2007 ma comunque entro il 31 dicembre 2007, in applicazione del DM 28 maggio 2009 e della legge n. 33/2009. Le Sedi INPS devono attribuire il codice di autorizzazione 4H previa verifica della regolarità contributiva e rilascio del DURC; i datori di lavoro beneficiari effettuano il conguaglio nel DM10 con il codice L215 entro il termine utile della denuncia contributiva.

Rimborso maggiori oneri 2006 per aziende del trasporto pubblico locale: recupero somme per domande tardive entro il 31 dicembre 2007

DM 28 maggio 2009 - Rimborso dei maggiori oneri 2006 per le aziende del trasporto pubblico locale

La circolare fornisce le istruzioni operative per consentire alle aziende del trasporto pubblico locale di recuperare le somme anticipate nel 2006 per le integrazioni delle indennità di malattia. Il recupero riguarda in particolare le aziende che hanno presentato domanda oltre il termine del 30 settembre 2007, ma comunque entro il 31 dicembre 2007, in applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 33/2009 e attuata dal DM 28 maggio 2009.

Quadro normativo di riferimento

L’Istituto richiama innanzitutto l’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, che, dal 1° gennaio 2005, ha abrogato l’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931. Da tale data, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto si applica il trattamento previdenziale di malattia previsto per i lavoratori dell’industria, salvo la possibilità di riconoscere trattamenti aggiuntivi tramite contrattazione collettiva di categoria.

Successivamente, l’art. 1, comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 ha previsto che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle parti sociali in attuazione della legge n. 311/2004 siano coperti con le somme residue già stanziate per il rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale. La quantificazione degli oneri e i criteri di riparto sono stati affidati a decreti interministeriali.

Domande presentate oltre il termine originario

La circolare evidenzia che il DM 4 dicembre 2008 aveva già quantificato gli oneri sostenuti dalle aziende per l’anno 2006 e stabilito una percentuale di riparto pari al 68,95935675%. Con la legge n. 33/2009, poi, è stato disposto che siano considerate valide anche le domande inviate dopo il termine del 30 settembre 2007, purché non oltre il 31 dicembre 2007, con autorizzazione di una spesa pari a euro 1.200.000,00.

Il DM 28 maggio 2009, allegato alla circolare, dà attuazione a tale previsione e quantifica gli importi destinati alle aziende beneficiarie secondo i criteri di ripartizione già individuati. Per le istanze tardive, l’onere è stato quantificato in euro 1.194.977,62.

Modalità operative per il recupero

Le aziende destinatarie devono effettuare il recupero nel quadro "D" del DM10 utilizzando il codice "L215", già previsto per il "rec trattamento speciale aggiuntivo di malattia lav. Pubblici servizi di trasporto". Il conguaglio deve essere operato esclusivamente dai datori di lavoro beneficiari e deve essere esposto in una denuncia contributiva avente scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare.

La circolare indica inoltre che, in via propedeutica, deve essere attribuito il codice di autorizzazione "4H", relativo alle aziende di trasporto autorizzate al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia.

Adempimenti delle Sedi INPS e verifica della regolarità

Le Sedi sono tenute ad accertare il possesso dei requisiti di regolarità contributiva delle aziende interessate e a provvedere al rilascio del DURC. L’erogazione delle somme è infatti subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del DURC da parte delle aziende.

La circolare precisa, tuttavia, che il recupero in oggetto non costituisce una fattispecie di agevolazione contributiva. Ne deriva che la regolarità contributiva non deve essere verificata in sede di controllo delle denunce DM10 tramite DURC virtuale.

Erogazione delle risorse

Secondo il DM 28 maggio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferisce all’INPS le risorse complessive indicate nel prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile. L’INPS provvede quindi a erogare le somme alle aziende destinatarie mediante procedura automatizzata, secondo le modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, sempre nel rispetto della verifica della regolarità contributiva richiesta dal decreto.

Punti principali

Quadro normativo e finalità del provvedimento

La circolare richiama l’art. 1, comma 273, della legge n. 266/2005, che destina le somme residue degli stanziamenti per il rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale alla copertura dei maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali sui trattamenti di malattia. Viene inoltre ricordato che l’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 ha abrogato, dal 1° gennaio 2005, l’allegato B del R.D. n. 148/1931, riportando i lavoratori del settore al regime generale di malattia dell’industria, salvo eventuali trattamenti aggiuntivi definiti dalla contrattazione collettiva.

Domande tardive considerate valide

La legge n. 33/2009 ha stabilito che, ai fini del recupero, sono valide anche le domande presentate successivamente al termine del 30 settembre 2007, purché non oltre il 31 dicembre 2007. In attuazione di tale previsione, il DM 28 maggio 2009 ha quantificato le risorse da destinare alle aziende beneficiarie e ha individuato i criteri di riparto applicabili per il recupero delle somme anticipate nel 2006.

Importi e riparto delle risorse

Il decreto interministeriale 4 dicembre 2008 aveva già quantificato gli oneri per l’anno 2006 e fissato una percentuale di riparto del 68,95935675%, calcolata sul rapporto tra risorse disponibili e totale delle somme richieste. Per le istanze tardive entro il 31 dicembre 2007, il DM 28 maggio 2009 dispone che le somme siano ripartite secondo la medesima percentuale. Il decreto riporta inoltre che l’onere complessivo delle istanze tardive è stato quantificato in euro 1.194.977,62, a fronte di una spesa autorizzata di euro 1.200.000,00.

Modalità di recupero tramite DM10

Le aziende beneficiarie devono recuperare le somme nel quadro D del DM10 utilizzando il codice L215, con il significato di "rec trattamento speciale aggiuntivo di malattia lav. Pubblici servizi di trasporto". Il conguaglio può essere effettuato solo dai datori di lavoro aventi titolo e deve essere esposto in una denuncia contributiva con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

Adempimenti delle Sedi INPS

Prima del conguaglio, le Sedi devono attribuire il codice di autorizzazione 4H, che identifica l’azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia. Per procedere, le Sedi devono verificare la regolarità contributiva delle aziende e rilasciare il DURC. La circolare precisa che il recupero in esame non integra una agevolazione contributiva e, pertanto, il possesso dei requisiti di regolarità non va accertato in sede di controllo delle denunce DM10 tramite DURC virtuale.

Modalità di erogazione delle risorse

Il DM 28 maggio 2009 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferisca all’INPS le risorse complessive indicate nel prospetto allegato, su apposita evidenza contabile. L’INPS provvede poi all’erogazione alle aziende tramite procedura automatizzata, con le modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, subordinando il pagamento alla verifica della correntezza contributiva o del DURC.

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