Circolare numero 108 del 01-10-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula, in data 16 luglio 2009, di una convenzione nazionale tra INPS e Fe.N.A.I.L.P. per la riscossione dei contributi associativi di coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni, imprenditori agricoli professionali e datori di lavoro agricolo, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 334/1968. Vengono riepilogate le modalità di riscossione congiunta ai contributi obbligatori, le procedure per l’invio e la conferma delle deleghe, gli adempimenti finanziari a cura della Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, la durata annuale della convenzione e i termini per il rinnovo. È inoltre precisato che i costi applicabili sono quelli della determinazione n. 29/2009.
Convenzione INPS-Fe.N.A.I.L.P. per la riscossione dei contributi associativi agricoli
Convenzione INPS-Fe.N.A.I.L.P. per la riscossione dei contributi associativi agricoli
La circolare dà conto della stipula di una convenzione nazionale tra INPS e Fe.N.A.I.L.P. per la riscossione dei contributi associativi dovuti da alcune categorie del settore agricolo. L’intervento disciplina soprattutto le modalità operative di gestione delle deleghe, la riscossione congiunta ai contributi obbligatori e i relativi adempimenti tra Associazione e strutture INPS.
Oggetto e ambito della convenzione
Il 16 luglio 2009 l’INPS e la Fe.N.A.I.L.P. hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi di:
- coltivatori diretti;
- mezzadri;
- piccoli coloni;
- imprenditori agricoli professionali;
- datori di lavoro agricolo.
La convenzione ha carattere nazionale.
Modalità di riscossione del contributo associativo
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. L’INPS, nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, deve indicare l’ammontare del contributo associativo con la dicitura specifica "quota associativa Fe.N.A.I.L.P.".
La circolare precisa inoltre che il fatto che il contributo sia riscosso insieme ai contributi obbligatori non ne modifica la natura volontaria. Per tale ragione, resta escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo.
Adempimenti a carico della Fe.N.A.I.L.P. e delle strutture INPS
L’Associazione deve trasmettere alla Sede centrale - Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici contenenti:
- i dati identificativi degli associati per i quali viene richiesta la riscossione delle deleghe;
- i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione;
- i nominativi di coloro che hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
La trasmissione deve avvenire entro il 10 gennaio di ciascun anno e, per la parte residua, entro il 30 marzo.
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende poi disponibili alle strutture INPS territorialmente competenti i contenuti dei supporti telematici, affinché provvedano alla conferma degli associati.
Le deleghe sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dalla competente struttura Fe.N.A.I.L.P., devono essere presentate dall’Associazione alle strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.
Rapporti finanziari
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Fe.N.A.I.L.P. sono curati direttamente dalla Sede centrale, attraverso la Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha durata annuale. La Fe.N.A.I.L.P., qualora intenda rinnovarla, deve inviare all’Istituto la richiesta di rinnovo mediante lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza.
Costi
La circolare precisa infine che i costi richiamati nella convenzione sono quelli fissati dalla determinazione n. 29 del 4 marzo 2009 del Commissario straordinario.
Punti principali
Oggetto della convenzione
L’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti (Fe.N.A.I.L.P.) hanno stipulato il 16 luglio 2009 una convenzione nazionale, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti da coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni, imprenditori agricoli professionali e datori di lavoro agricolo.
Modalità di riscossione del contributo associativo
Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’Istituto deve indicare l’importo del contributo con la dicitura specifica "quota associativa Fe.N.A.I.L.P.".
Natura volontaria del contributo
La circolare chiarisce che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Di conseguenza, l’INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.
Trasmissione dei dati e delle deleghe
L’Associazione deve trasmettere alla Sede centrale - Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio di ogni anno e, per la parte residua, entro il 30 marzo, i supporti telematici con i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione delle deleghe, oltre ai nominativi di chi ha revocato l’adesione o ha dichiarato di non voler più versare la quota associativa. Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dalla struttura Fe.N.A.I.L.P. competente, devono essere presentate alle strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo.
Verifica delle adesioni e gestione finanziaria
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili alle strutture territoriali INPS il contenuto dei supporti telematici per la conferma degli associati. Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Fe.N.A.I.L.P. sono affidati direttamente alla Sede centrale - Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo da parte della Fe.N.A.I.L.P. deve essere inviata all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Costi applicabili
I costi indicati nella convenzione sono quelli fissati con la determinazione n. 29 del 4 marzo 2009 del Commissario straordinario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 1 ott 2009Circolare numero 107 del 01-10-2009
- Circolare · 6 ott 2009Circolare numero 109 del 06-10-2009
- Circolare · 12 ott 2009Circolare numero 110 del 12-10-2009
- Circolare · 18 set 2009Circolare numero 18 del 18/09/2009
- Circolare · 18 set 2009Circolare numero 19 del 18/09/2009
- Circolare · 18 set 2009Circolare numero 20 del 18/09/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →