Circolare numero 107 del 01-10-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce le modifiche introdotte dalla legge n. 2/2009 e dalla legge n. 33/2009 alla disciplina dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. Vengono chiarite le nuove modalità di adesione, revoca e mobilità tra Fondi, con utilizzo del DM10 come strumento di comunicazione e decorrenza degli effetti dal periodo di paga indicato. Viene inoltre disciplinato il trasferimento del 70% delle risorse nel caso di cambio Fondo, con limiti per micro e piccole imprese, importo minimo di 3.000 euro e esclusione delle quote antecedenti al 1° gennaio 2009. La circolare istituisce anche il nuovo Fondo Formazione Servizi Pubblici, ne indica il codice di adesione FISP e fornisce le istruzioni contabili con i relativi conti di bilancio.
Fondi interprofessionali per la formazione continua: modifiche normative, adesioni/revoche, mobilità tra Fondi e istituzione del Fondo Formazione Servizi Pubblici
Fondi interprofessionali per la formazione continua: modifiche normative e nuove istruzioni operative
La circolare recepisce le innovazioni legislative intervenute nel 2009 in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua, fornendo indicazioni operative per adesioni, revoche e mobilità tra Fondi, oltre a istituire il nuovo Fondo Formazione Servizi Pubblici e a disciplinarne la rilevazione contabile. Le istruzioni sono rivolte alle strutture INPS e incidono direttamente sulle modalità di gestione delle comunicazioni aziendali e dei flussi finanziari tra Fondi.
Quadro normativo di riferimento
L’intervento si colloca nell’ambito dell’art. 118 della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 19, comma 7-bis, del DL n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009 e, successivamente, dall’art. 7-ter, comma 10, della legge n. 33/2009. Tali norme hanno modificato la disciplina del funzionamento dei Fondi interprofessionali, con particolare riguardo alle adesioni, alle revoche e agli effetti economici connessi al passaggio tra Fondi.
Adesione e revoca ai Fondi
L’INPS conferma che le adesioni e le revoche continuano a essere comunicate tramite denuncia contributiva DM10, secondo una prassi già consolidata. Le aziende possono esprimere le proprie scelte durante tutto l’anno solare e gli effetti decorrono dal periodo di paga indicato nella denuncia, cioè dal mese di competenza del DM10 in cui l’adesione, la revoca o la revoca con trasferimento vengono riportate.
La circolare precisa che, in caso di trasmissione tardiva della denuncia telematica, rileva la data di effettivo inoltro. Le nuove modalità si applicano in modo uniforme anche alle ipotesi di prima adesione, di costituzione di una nuova azienda e di istituzione di un nuovo Fondo.
Per la revoca è richiesto l’uso obbligatorio dei codici:
- REVO;
- REDI.
Gli altri campi della denuncia non devono essere valorizzati quando viene comunicata la revoca.
Mobilità tra Fondi interprofessionali
La principale novità riguarda la possibilità di trasferire risorse da un Fondo all’altro. In caso di mobilità, il nuovo Fondo può ricevere il 70% del totale delle somme confluite nel triennio precedente presso il Fondo di provenienza, al netto di quanto eventualmente già utilizzato per finanziare piani formativi del datore di lavoro interessato.
La possibilità di trasferimento è però soggetta a limiti stringenti:
- non si applica alle aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rientrano nella definizione comunitaria di micro o piccola impresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;
- l’importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro;
- non possono essere trasferite quote riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009.
Resta inoltre ferma la necessità di rispettare eventuali condizioni previste dai regolamenti interni dei singoli Fondi. La circolare chiarisce anche che i criteri relativi al trasferimento delle risorse operano sul piano dei rapporti tra Fondi e non comportano effetti gestionali diretti per l’INPS, essendo i Fondi stessi tenuti a gestire il trasferimento materiale delle somme.
Modalità operative per la mobilità
Per attivare la mobilità tra Fondi, le aziende devono:
- comunicare la revoca dal Fondo precedente mediante i codici REVO e/o REDI;
- inserire contestualmente il codice del nuovo Fondo al quale intendono aderire.
Non sono ammesse modifiche di adesione non accompagnate da una revoca espressa e contestuale. Se la revoca non è associata al codice del nuovo Fondo, la mobilità non si realizza e l’azienda viene considerata non aderente ad alcun Fondo interprofessionale fino al mese antecedente a quello in cui venga eventualmente inserita una nuova scelta.
Nei casi di mobilità, l’INPS attribuisce le risorse economiche al nuovo Fondo a partire dal periodo di paga in cui la mobilità viene indicata.
La circolare segnala inoltre che, a decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga "luglio 2009", l’Istituto adegua la propria struttura informatica per rendere pienamente operativa la norma. Le mobilità espresse nel semestre gennaio-giugno 2009 producono effetti dal mese di luglio 2009.
Scambio di informazioni con i Fondi
In relazione alle modifiche legislative, l’INPS implementa un sistema di scambio mensile di comunicazioni con i Fondi interprofessionali, trasmettendo:
- le variazioni intervenute in materia di mobilità, con indicazione di matricola, denominazione aziendale, mese della comunicazione di revoca e nuovo Fondo prescelto;
- le comunicazioni di mobilità non perfezionate perché non conformi alle modalità stabilite, con indicazione della matricola, denominazione aziendale, mese della comunicazione e Fondo indicato;
- le revoche senza mobilità verso altro Fondo, con indicazione di matricola, denominazione aziendale e mese della comunicazione di revoca.
Istituzione del Fondo Formazione Servizi Pubblici
Con decreto ministeriale n. 225/V/2009 del 15 luglio 2009, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha autorizzato l’operatività del nuovo Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua denominato "Fondo Formazione Servizi Pubblici".
Il Fondo è stato costituito a seguito di accordo interconfederale tra CONFSERVIZI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e svolge le attività previste dall’art. 118, comma 1, della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.
Per consentire l’adesione delle aziende interessate viene istituito il codice:
- FISP.
La circolare precisa che il Fondo opera a partire dal corrente anno.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione del contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, pari allo 0,30%, destinato al finanziamento del Fondo Formazione Servizi Pubblici, vengono istituiti, a decorrere dalla data della circolare, i seguenti conti:
- GTU 21/160: contributo riscosso di competenza dell’anno in corso, relativo a DM10 attivi e passivi;
- GTU 21/190: contributo di competenza dell’anno in corso, relativo a DM10 insoluti e DM10/V;
- GTU 21/100: contributo riscosso di competenza degli anni precedenti, relativo a DM10 attivi e passivi;
- GTU 21/150: contributo di competenza degli anni precedenti, relativo a DM10 insoluti e DM10/V.
I conti GTU 21/100 e GTU 21/150 possono essere movimentati a partire dall’esercizio 2010. Per garantire la concordanza tra contabilizzazione e ripartizione delle denunce DM10, tali conti possono essere movimentati con il codice documento "95" esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Variazioni collegate a Fonditalia
La circolare evidenzia infine alcune conseguenze sulle contabilità di Fonditalia: i conti GTU 21/161 e GTU 21/191, istituiti con il messaggio n. 5675 del 10 marzo 2009, decorrono dal corrente esercizio anziché dal 2010; i conti GTU 21/101 e GTU 21/151 possono invece essere movimentati a partire dall’esercizio 2010 anziché dall’esercizio 2011.
Punti principali
Modifiche normative e finalità della circolare
La circolare illustra le innovazioni apportate al quadro normativo dei Fondi interprofessionali per la formazione continua dall’art. 19, comma 7-bis, del DL n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, e dall’art. 7-ter, comma 10, della legge n. 33/2009. Le nuove disposizioni incidono sulle modalità di adesione, revoca e mobilità tra Fondi e sugli effetti finanziari conseguenti, richiedendo adeguamenti procedurali e gestionali dell’INPS.
Adesione e revoca tramite DM10
L’INPS conferma l’utilizzo della denuncia contributiva DM10 come strumento per comunicare adesioni e revoche ai Fondi. Le aziende possono effettuare le scelte durante tutto l’anno solare e gli effetti decorrono dal periodo di paga indicato nel DM10, non più dal 1° gennaio dell’anno successivo. In caso di tardiva trasmissione telematica rileva la data di effettivo inoltro. Le nuove regole valgono anche per prima adesione, costituzione di nuova azienda o istituzione di nuovo Fondo. La revoca deve essere espressa con i codici REVO e/o REDI, senza valorizzare altri campi.
Mobilità tra Fondi interprofessionali
La legge consente, in caso di cambio Fondo, il trasferimento al nuovo Fondo del 70% delle somme confluite nel triennio precedente presso il Fondo originariamente scelto, al netto di quanto già utilizzato per piani formativi. Il trasferimento è però escluso per le aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rientrano nella definizione comunitaria di micro o piccola impresa; richiede un importo minimo di 3.000 euro; e non può riguardare quote riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009. Restano inoltre applicabili le eventuali condizioni previste dai regolamenti interni dei singoli Fondi.
Regole operative per la mobilità
Per ottenere la mobilità, l’azienda deve comunicare la revoca dal Fondo precedente e indicare contestualmente il nuovo Fondo. Non sono considerate modifiche di adesione prive di una revoca espressa e contestuale. Se la revoca non è associata al codice del nuovo Fondo, non si realizza la mobilità e l’azienda è considerata non aderente ad alcun Fondo fino a un’eventuale nuova scelta. L’INPS attribuisce le risorse al nuovo Fondo dal periodo di paga in cui la mobilità è indicata. Le mobilità espresse tra gennaio e giugno 2009 producono effetti dal mese di luglio 2009, in coerenza con l’adeguamento informatico previsto dal luglio 2009.
Flussi informativi verso i Fondi
L’Istituto implementa uno scambio mensile di informazioni con i Fondi interprofessionali per comunicare le variazioni intervenute, le comunicazioni di mobilità non conformi e le revoche senza contestuale mobilità. I flussi contengono i dati identificativi della matricola e della denominazione aziendale, il mese della comunicazione e, se presente, il nuovo Fondo prescelto o il Fondo indicato.
Istituzione del Fondo Formazione Servizi Pubblici
Con decreto ministeriale n. 225/V/2009 del 15 luglio 2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha autorizzato l’operatività del nuovo Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua denominato "Fondo Formazione Servizi Pubblici". Il Fondo nasce da un accordo tra CONFSERVIZI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e svolge le attività previste dall’art. 118, comma 1, della legge n. 388/2000. Per l’adesione viene istituito il codice FISP.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per la rilevazione del contributo dello 0,30% di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, destinato al nuovo Fondo, vengono istituiti i conti GTU 21/160 e GTU 21/190 per la competenza dell’anno in corso, e GTU 21/100 e GTU 21/150 per gli anni precedenti. I conti GTU 21/100 e GTU 21/150 sono movimentabili dal 2010. I movimenti devono avvenire con codice documento 95 e solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM10. La circolare segnala inoltre l’anticipo di decorrenza dei conti GTU 21/161 e GTU 21/191 di Fonditalia al corrente esercizio e l’anticipazione della movimentabilità dei conti GTU 21/101 e GTU 21/151 all’esercizio 2010.
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