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Ordinanza

Ordinanza n. 221/2026 - Bari, Sezione 1

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso del 23 maggio 2025; e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/90, agli atti e documenti richiesti;

Giustizia amministrativa202501268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di accesso documentale del 23 maggio 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso documentale e la declaratoria del proprio diritto di accedere agli atti richiesti ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. Il TAR ha rilevato d’ufficio che il ricorso è stato notificato al Comune presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, a un indirizzo PEC non riferibile in alcun modo al Comune intimato. Tale circostanza potrebbe determinare l’inesistenza della notificazione e, conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di accesso. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha dato avviso alla ricorrente del possibile profilo d’inammissibilità derivante dall’inesistenza della notificazione, assegnandole venti giorni dalla comunicazione del provvedimento per depositare osservazioni sulla questione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 aprile 2026. Il provvedimento ha quindi natura interlocutoria e non contiene una decisione sull’illegittimità del silenzio né sul diritto di accesso.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La ricorrente li invoca quale fondamento della domanda di accesso documentale agli atti e documenti richiesti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone il previo avviso alla parte della possibile definizione sfavorevole della controversia su una questione rilevata d’ufficio e consente l’assegnazione di un termine per il deposito di osservazioni.

Massime di principio

  • Quando il ricorso amministrativo è notificato a un indirizzo PEC non riferibile all’amministrazione intimata, il giudice può rilevare d’ufficio un possibile vizio di inesistenza della notificazione, potenzialmente comportante l’inammissibilità del ricorso.
  • Prima di definire il giudizio sulla base di una questione rilevata d’ufficio suscettibile di condurre a una pronuncia sfavorevole, il giudice deve darne avviso alle parti e assegnare un termine per le osservazioni ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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