Ordinanza n. 4456/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, seguito da un ulteriore decreto prefettizio di rigetto impugnato con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma del 24 luglio 2024, recante il rigetto della domanda di emersione presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020, chiedendone la sospensione cautelare. Nel corso del giudizio ha inoltre proposto motivi aggiunti contro il decreto prefettizio del 16 aprile 2026, notificato il 18 aprile 2026, nonché contro la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo del 3 marzo 2026. Ha chiesto anche il perfezionamento del procedimento di emersione, eventualmente mediante nomina di un commissario ad acta, e, in via subordinata, il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, con una nota depositata il 31 luglio 2026, l'Amministrazione ha dichiarato di avere annullato in autotutela il decreto di rigetto del 16 aprile 2026 e di avere convocato l'istante per un nuovo esame della vicenda. Per effetto dell'annullamento in autotutela e della riedizione dell'istruttoria, è venuto meno l'interesse attuale alla decisione della domanda cautelare, che è stata pertanto dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 103 d.l. n. 34/2020
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di emersione del rapporto di lavoro irregolare, senza che l'ordinanza esamini nel merito i relativi presupposti.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La norma è richiamata in relazione al preavviso di rigetto impugnato con motivi aggiunti; l'ordinanza non ne valuta la legittimità.
art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012
La disposizione è indicata quale fondamento della domanda subordinata di rilascio di un permesso per attesa occupazione, senza esame nel merito.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto la domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio cautelare, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e riavvia l'esame della posizione dell'interessato, la domanda cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendovi più un'attuale esigenza cautelare riferita all'atto originario.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e la convocazione dell'interessato per un nuovo esame della vicenda non comportano, di per sé, una decisione definitiva sulla pretesa sostanziale, ma determinano la riedizione del potere amministrativo.
- In assenza di una prevalenza processuale netta derivante dalla definizione della fase cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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