Cassazione Penale, Ordinanza n. 00469/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da tre imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, aderendo alla richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e previa rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato le condanne di primo grado riducendo la pena nella misura concordata. In cassazione i difensori deducevano vizio di motivazione sia sulla determinazione della pena sia sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva che tali questioni erano già state oggetto di rinuncia in funzione dell'accordo sulla pena in appello, con conseguente preclusione a farle valere nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che l'accordo sul concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e la contestuale rinuncia agli altri motivi determinino una preclusione estesa anche al successivo giudizio di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità, ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 complessivi in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato sulla pena in appello comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la deduzione in cassazione delle questioni sulle quali vi sia stata rinuncia in funzione dell'accordo.
art. 129 c.p.p.
La doglianza sulla mancata applicazione dell'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità è considerata preclusa quando la parte abbia aderito al concordato in appello rinunciando agli altri motivi.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'adesione al concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., accompagnata dalla rinuncia agli altri motivi di impugnazione, produce un effetto preclusivo che impedisce di riproporre in cassazione le questioni oggetto di rinuncia.
- La preclusione derivante dal concordato sulla pena opera non solo nel giudizio di appello, ma si estende anche al giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione investe questioni già rinunciate in sede di concordato in appello, esso è inammissibile e può essere definito con ordinanza in camera di consiglio non partecipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
- In presenza di concordato sulla pena in appello, non è scrutinabile in cassazione la doglianza sulla determinazione del trattamento sanzionatorio se essa attiene a un punto già coperto dall'accordo processuale.
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