Cassazione Penale, Sentenza n. 45261/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva assolto Motta per falsa testimonianza ritenendo applicabile l'esimente prevista dall'art. 384 c.p. (ritrattazione per timore). Il ricorso deduceva: (i) errata applicazione dell'art. 384 c.p., che secondo la giurisprudenza si applica solo per rischio inevitabile alla libertà o all'onore e non per il timore di danni alla incolumità; (ii) mancata valutazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. correttamente ponderato o, comunque, erronea esclusione del dolo, posto che l'imputato aveva ammesso la falsità delle dichiarazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'art. 384 c.p. è inapplicabile alla fattispecie (si riferisce solo a minacce alla libertà o all'onore) e che la Corte territoriale ha quindi fatto un errore nell'indicare quell'esimente. Ha però valutato se la motivazione d'appello potesse comunque giustificare un'assoluzione ai sensi dell'art. 54 c.p. (stato di necessità). La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello non fosse sufficiente a provare l'attualità e la inevitabilità del pericolo (né a ricostruire con precisione le dinamiche intimidatorie e la persistenza della pericolosità dei soggetti citati). Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio, con accertamenti di merito sulla reale portata e attualità delle minacce e sulla sussistenza, anche putativa ma concretamente fondata, dello stato di necessità.
Norme richiamate
art. 384 cod. pen.
Secondo la Corte, si applica solo quando il teste rischia un inevitabile pregiudizio alla libertà o all'onore; non è idonea a giustificare la falsa testimonianza per timore di danni all'incolumità personale
art. 54 cod. pen.
Riguarda lo stato di necessità: la condotta è giustificata se determinata dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale e non altrimenti evitabile, con proporzione tra fatto e pericolo; può operare anche per coazione morale (minaccia altrui), ma richiede pericolo attuale o perdurante e non un generico timore
art. 59, comma quarto, cod. pen.
Consente che la sussistenza delle condizioni di attualità o inevitabilità del pericolo possa essere considerata anche nella forma putativa (errore sul fatto) quando l'errata supposizione sia fondata su dati concreti obiettivi
legge n. 6 del 2018
Norme di protezione dei testimoni di giustizia richiamate nel dibattito: la presenza di misure di protezione può influire sulla valutazione della possibilità di difesa personale e sull'operatività di scriminanti basate sul timore
Massime di principio
- L'art. 384 c.p. non è idoneo a giustificare la falsa testimonianza quando il timore concerne l'incolumità fisica; tale norma tutela primariamente libertà e onore
- Per giustificare la falsa testimonianza può essere valutabile lo stato di necessità ex art. 54 c.p., ma richiede un pericolo attuale o perdurante e non un generico timore
- Lo stato di necessità derivante da minacce altrui (coazione morale) è configurabile anche se il pericolo non è immediatamente imminente, purché risulti concreto e verificabile nelle circostanze del momento
- È possibile invocare uno stato di necessità putativo (errore sul fatto) solo se l'erroneo convincimento è fondato su dati di fatto oggettivi che rendono ragionevole la supposizione del pericolo
- Spetta al giudice di merito accertare in modo dettagliato la dinamica intimidatoria, la persistenza della pericolosità degli autori delle minacce e la correlazione temporale con l'atto di falsa testimonianza
- Se la motivazione di merito non analizza adeguatamente le circostanze concrete e l'attualità del pericolo, la Cassazione annulla e rinvia per nuovi accertamenti
- In contesti di criminalità organizzata, la valutazione richiede particolare attenzione alla documentazione delle minacce e alla possibile necessità di misure di protezione, che influenzano la valutazione della inevitabilità del pericolo
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