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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11674/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato minorenne ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, sezione per i minorenni, che lo aveva giudicato in relazione a una rapina commessa in concorso con altri. I motivi di ricorso risultano qualificati dalla Corte di cassazione come meri ripetizione dei motivi di appello, senza un effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito. In particolare, il ricorrente: 1) ha lamentato la violazione di legge per il mancato proscioglimento per irrilevanza del fatto ai sensi dell'art. 27 d.P.R. n. 448/1998; 2) ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) ha contestato la mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità in relazione al reato di rapina. La Corte di merito aveva escluso l'irrilevanza del fatto e le attenuanti valorizzando, tra l'altro, la non occasionalità della condotta, la mancanza di tenuità, la particolare intensità del dolo, le modalità della condotta, il comportamento processuale non collaborativo e l'assenza di elementi positivi; quanto alla lieve entità, aveva richiamato l'assenza di minima lesività, la violenza dell'aggressione, la pluralità dei compartecipi e la previa concertazione dell'azione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati il motivo sull'irrilevanza del fatto ex art. 27 d.P.R. n. 448/1998, quello sul diniego delle attenuanti generiche e quello sulla mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità della rapina. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata congrua e non illogica, con valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità. In ragione della minore età dell'imputato al momento del fatto, è stata esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali ed è stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. n. 448/1998

    Il proscioglimento per irrilevanza del fatto richiede una valutazione di merito sui presupposti di fatto, discrezionale e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non illogica.

  • art. 133 c.p.

    Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice deve dare conto degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli indicati dalla norma; tale valutazione è un apprezzamento di fatto insindacabile in legittimità se logicamente motivato.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    In caso di diffusione del provvedimento va disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione non può limitarsi a riprodurre pedissequamente i motivi di appello, ma deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione circa l'irrilevanza del fatto nel procedimento minorile è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità quando la decisione sia sorretta da motivazione congrua, non illogica e coerente con l'esclusione della tenuità e dell'occasionalità del comportamento.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto insindacabile in cassazione se il giudice di merito indica, in modo non contraddittorio, gli elementi valorizzati ai sensi dell'art. 133 c.p., quali intensità del dolo, modalità della condotta e condotta processuale.
  • La valutazione sulla lieve entità, quando prevista quale attenuante o criterio di minor disvalore, integra una quaestio facti rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione evidenzia elementi ostativi quali assenza di minima offensività, violenza della condotta, pluralità di concorrenti e preordinazione dell'azione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'imputato era minorenne al momento del fatto, non opera la condanna al pagamento delle spese processuali e può disporsi l'oscuramento dei dati personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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