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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22119/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte obbligata)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso da un avvocato per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di compenso per attività difensiva svolta in favore di una società in due giudizi di cassazione. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda e dichiarato inammissibile la pretesa nei confronti di una delle parti convenute; l'avvocato aveva quindi proposto appello contro tale statuizione, ma la Corte d'appello di Salerno aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile, richiamando l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, secondo cui l'ordinanza che definisce l'opposizione a decreto ingiuntivo relativa a onorari, diritti o spese dell'avvocato per prestazioni giudiziali è inappellabile e impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione. Nel ricorso per cassazione l'avvocato ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c. e 111 c.p.c., sostenendo che la disciplina dell'inappellabilità non sarebbe stata applicabile perché la controversia non era assimilabile a una lite avvocato-cliente sul solo quantum, bensì riguardava una scrittura privata e rapporti successori tra soggetti diversi; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, insistendo sull'assenza di un rapporto di clientela con la resistente e sull'omesso esame della documentazione prodotta; con il terzo ha lamentato la disapplicazione degli artt. 324, 1353, 1359 e 2909 c.c., assumendo che la somma richiesta derivasse da precedenti rapporti e decreti ingiuntivi non revocati. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure, ritenendo il ricorso inammissibile perché l'esposizione dei fatti e dei motivi era estremamente confusa, oscura e non consentiva di ricostruire in modo chiaro la vicenda processuale e il collegamento tra le doglianze e la ratio decidendi della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse il requisito di chiarezza e sinteticità dell'esposizione sommaria dei fatti di causa e delle ragioni di diritto, poiché la narrazione risultava disordinata, oscura e comprensiva di riferimenti a persone e vicende non chiaramente pertinenti alla controversia. Conseguentemente, le censure non consentivano di comprendere il significato e la portata delle doglianze né di verificare la loro pertinenza rispetto alla decisione della Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    "l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto onorari, diritti o spese spettanti all'avvocato per prestazioni giudiziali"

    L'ordinanza che definisce l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi forensi per prestazioni giudiziali è inappellabile e impugnabile soltanto con ricorso straordinario per cassazione, anche quando la controversia investa l'an debeatur oltre al quantum.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2011

    Per le controversie disciplinate dal capo III del decreto non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 702-ter c.p.c.; la Corte d'appello lo richiama per escludere soluzioni processuali diverse dal rito sommario previsto.

  • art. 702-ter c.p.c.

    I commi 2 e 3 non trovano applicazione nelle controversie regolate dal d.lgs. n. 150 del 2011 richiamate nella decisione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere in modo chiaro e sintetico l'esposizione dei fatti di causa, delle domande, delle difese, dello svolgimento del processo e delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; la mancanza di tale chiarezza determina inammissibilità.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non ne esamina nel merito l'applicazione, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di impugnazione; non vi è una specifica applicazione nel merito, essendo il ricorso inammissibile.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato; non viene scrutinato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 1353 e 1359 c.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della pretesa sulla somma richiesta; la Corte non si pronuncia sul loro contenuto sostanziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve offrire una esposizione chiara, sintetica e logicamente ordinata della vicenda processuale e delle ragioni di censura; una narrazione confusa, oscura o non coordinata con la ratio decidendi integra violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Nelle controversie in materia di compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali, l'ordinanza che definisce l'opposizione a decreto ingiuntivo è inappellabile e può essere impugnata solo con ricorso per cassazione, indipendentemente dal fatto che la lite riguardi soltanto il quantum o anche l'an della pretesa.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi con la concreta ragione decisoria della sentenza impugnata: doglianze che si limitano a riproporre la ricostruzione fattuale della parte, senza spiegare in modo intellegibile perché la decisione sarebbe erronea, non sono idonee a fondare il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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