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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49797/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Cagliari del 10/02/2023 con cui era stato condannato all'ammenda di euro 1.000,00 per porto di arma od oggetto atto a offendere ex art. 4 legge 18/04/1975 n.110. Contestava l'omessa prova che il bastone fosse stato portato fuori dall'abitazione e la contraddittorietà sulla descrizione dell'oggetto (se appuntito o spezzato), sostenendo che mancasse uno degli elementi costitutivi del reato e che l'oggetto non fosse idoneo all'offesa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: il Tribunale aveva adeguatamente accertato che l'imputato era stato sorpreso su pubblico luogo in possesso di un bastone lungo circa 50 cm, con estremità spezzata, risultando priva di giustificazione la detenzione in luogo aperto dopo un litigio violento. È stato richiamato il principio secondo cui anche un oggetto di uso comune diventa arma impropria se concretamente idoneo all'offesa e se il porto viene meno a una funzione legittima. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, la conferma della condanna all'ammenda di euro 1.000,00 e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Il divieto di porto di armi o di oggetti atti ad offendere: anche oggetti di uso comune possono costituire arma impropria se, nella concreta circostanza, sono idonei a offendere e il porto non è giustificato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014; Sez. 1, n. 35662 del 17/07/2013)

    Consolidati orientamenti affermano che arma impropria è qualsiasi oggetto che, anche se di uso comune e privo di apparente idoneità, sia concretamente utilizzato o idoneo a procurare lesioni, e che la detenzione in luogo pubblico è punita anche senza prova di asporto dalla privata dimora

Massime di principio

  • Un oggetto di uso comune può essere qualificato arma impropria se, nelle circostanze concrete, è idoneo a offendere o se la condotta denota finalità offensiva
  • Per il reato di porto di oggetti atti a offendere è sufficiente provare il possesso in luogo pubblico e l'assenza di giustificato motivo; non è necessario dimostrare l'animus amotio o l'asportazione dall'abitazione
  • La continuità temporale tra l'avvistamento dell'imputato e il successivo controllo che consente il rinvenimento è sufficiente a collegare il possesso alla presenza in luogo pubblico
  • La valutazione dell'idoneità offensiva è concreta: la forma precisa (es. se appuntito) non è sempre determinante se l'oggetto può comunque recare offesa
  • Per la difesa, argomentazioni efficaci possono essere la dimostrazione di un giustificato motivo per il possesso, la prova dell'uso legittimo, l'interruzione della continuità tra avvistamento e controllo o la contestazione dell'effettiva idoneità offensiva dell'oggetto

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