Cassazione Penale, Sentenza n. 42329/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per i reati indicati (artt. 56-515, 474, 648 c.p. e art. 7, comma 5, legge 11/10/1986 n.713) lamentando: 1) violazione di legge e illogicità della motivazione circa la responsabilità per il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio (art.56 e 515 c.p.), sostenendo che il mancato rinvenimento di documentazione sulla regolarità del marchio "CE" non prova la contraffazione né che la merce fosse detenuta per la vendita; 2) inosservanza di norme processuali e inutilizzabilità di dichiarazioni/consulenze per la qualificazione del reato di cui all'art. 474 c.p.; 3) mancanza di prova della destinazione alla vendita e del dolo rispetto alla fattispecie di cosmetici pericolosi (art.7, comma 5 legge n.713/1986); 4) carenza di prova del dolo nella ricettazione, contestando presunti obblighi di collaborazione; 5) errata mancata riqualificazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.; 6) vizi nella determinazione della pena e nella riduzione per prescrizione; 7) in via subordinata, richiesta di declaratoria di prescrizione per tutti i reati eccetto la ricettazione.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e ha confermato i principi e le decisioni dei giudici di merito. In motivazione la Corte ha: chiarito che l'apposizione contraffatta del marchio "CE" integra il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio (non il reato tipico di contraffazione del marchio), ritenuto significativo il mancato esibire la documentazione di conformità da parte dell'operatore; ritenuto ammissibili le valutazioni di consulenti tecnici qualificati e legittima la prova testimoniale/consulenziale sulla contraffazione; ritenuto provata la destinazione alla vendita dei beni (per l'abbondante quantità e la presenza in magazzino adibito allo smercio) e ricavabile il dolo/consapevolezza della provenienza illecita anche dall'omessa o insufficiente spiegazione dell'imputato; esclusa la riqualificazione nel reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 712 c.p.; dichiarato inammissibile il motivo sul trattamento sanzionatorio perché non dedotto in appello; infine, rilevato che l'inammissibilità impedisce di dichiarare ora la prescrizione sopravvenuta dei reati minori. Conseguentemente il ricorso viene rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice penale, art. 56
Principio di responsabilità per il tentativo: applicato in combinazione con l'art.515 c.p. per la fattispecie di frode nell'esercizio del commercio.
Codice penale, art. 515
Reato di frode nell'esercizio del commercio: la Corte interpreta l'apposizione contraffatta del marchio "CE" su prodotti destinati alla vendita come integrazione di tale reato (tentativo), poiché il marchio "CE" attesta conformità a requisiti di sicurezza e origine comunitaria e la sua contraffazione altera l'ordine economico e la regolarità del commercio.
Codice penale, art. 474
Riguarda la contraffazione o alterazione di marchi e segni distintivi: la Corte ritiene che la relativa accertabilità possa avvenire anche tramite consulenti tecnici e soggetti qualificati, la cui valutazione di attendibilità è questione di merito.
Codice penale, art. 648
Reato di ricettazione: la Corte conferma che il dolo può desumersi dall'insieme probatorio e dall'omessa o insufficiente spiegazione della provenienza delle cose possedute; è punibile anche a titolo di dolo eventuale.
Legge 11 ottobre 1986, n. 713, art. 7, comma 5
Norma relativa ai prodotti cosmetici pericolosi: la Corte ha ritenuto provata la destinazione alla vendita e ha escluso che mancasse il necessario elemento psicologico, deducendolo dalle circostanze di fatto e dall'assenza di giustificazioni documentali.
Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, art. 31
Riferimento alla prescrizione intervenuta per uno dei reati originariamente contestati; la Corte d'appello aveva già rideterminato la pena tenendo conto della prescrizione di quel reato.
Codice di procedura penale, art. 194
Norma sul divieto di apprezzamenti personali del teste: la Corte ricorda che soggetti qualificati possono esprimere valutazioni inscindibili dalla deposizione fattuale; dunque le dichiarazioni di esperti/consulenti non sono automaticamente inutilizzabili per art.194.
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e Decisione n. 768/2008
Disciplinano il marchio "CE" e la responsabilità dei distributori: i distributori devono essere in grado di dimostrare di aver agito con dovuta diligenza e di assistere le autorità nel reperire la documentazione di conformità; l'omessa esibizione è indice significativo di irregolarità.
Codice penale, art. 712
Contravvenzione per detenzione di cosa proveniente da delitto per colpa: la Corte esclude la riqualificazione in art.712 quando la ricostruzione di merito indica dolo o dolo eventuale nella ricettazione.
Codice penale, art. 133
Principi sulla determinazione della pena: il ricorso relativo alla quantificazione e alla riduzione della pena non è stato esaminato perché la questione non era stata sollevata in appello.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
Norma processuale richiamata in relazione alla trattazione scritta del procedimento in Cassazione (disciplinando modalità di trattazione scritta in mancanza di discussione orale).
Codice di procedura penale, art. 129
Riferimento alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta: la Corte osserva che, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, non è possibile ora dichiarare la prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma versata alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'apposizione contraffatta del marchio "CE" su prodotti destinati alla vendita può integrare il reato di frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.), poiché il marchio attesta conformità normativa e la sua falsificazione altera la regolarità del commercio.
- La mancata esibizione, da parte dell'operatore economico, della documentazione che attesti la regolarità dell'apposizione del marchio "CE" è un elemento probatorio significativo e può essere valutata, in assenza di elementi contrari, come indizio di irregolarità.
- Le qualificazioni tecniche e le valutazioni di consulenti esperti (anche del P.M.) sono ammissibili e la loro attendibilità è una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, soprattutto quando sono inscindibili dalla descrizione di fatti direttamente percepiti.
- La destinazione alla vendita di merci può essere desunta da circostanze di fatto (quantità ingente, ubicazione in magazzino adibito allo smercio, assenza di documentazione contabile) senza che sia necessario un accertamento analitico sulle caratteristiche di ciascun prodotto.
- Il dolo nella ricettazione può essere ricavato dall'omessa o dall'inattendibile spiegazione della provenienza delle cose possedute: l'imputato non deve provare l'origine, ma fornire un'attendibile spiegazione che possa essere valutata dal giudice di merito.
- La trasformazione del reato in contravvenzione per colpa (art.712 c.p.) non è automatica quando gli elementi di fatto, valutati in concreto, indicano la possibile sussistenza del dolo o del dolo eventuale.
- Questioni processuali o di merito (es. valutazione dell'attendibilità delle prove, determinazione del dolo, qualificazione giuridica) sono soggette a rigorosa sindacabilità limitata in Cassazione: molte censure saranno dichiarate inammissibili se non si confrontano con le valutazioni di merito e la giurisprudenza consolidata.
- Se il ricorso di cassazione è inammissibile, non si crea un valido rapporto di impugnazione che consenta alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio e dichiarare la prescrizione sopravvenuta di reati risultati dalla sentenza impugnata.
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