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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23388/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Perillo impugnava il decreto del 30/11/2021 della Corte d'appello di Napoli che confermava l'inammissibilità dell'istanza di revoca della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (decreto applicativo del 20/06/2012, esecuzione sospesa per detenzione). Il ricorrente, collaboratore di giustizia con riconoscimento di circostanza attenuante speciale, deduceva l'incompatibilità della misura con la sua attuale pericolosità, richiamando pareri favorevoli delle Autorità antimafia e principi di giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.18/1995). Contestava inoltre vizio di motivazione e violazione dell'art.11 d.lgs.159/2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione non esclude la possibilità di chiedere la revoca ai sensi dell'art.11 d.lgs.159/2011, ma ha precisato che l'istanza è ammissibile solo se sorretta da un interesse concreto e attuale, comprovato dall'istante. Nel caso di specie il giudice ha ritenuto insufficiente il richiamo alla "precarietà" della detenzione e l'assenza di altri elementi che dimostrassero un interesse attuale; pertanto è stata dichiarata inammissibile l'istanza e rigettato il ricorso. Il ricorrente è stato anche condannato alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 11

    Disciplina l'istanza di revoca della misura di prevenzione; la revoca può essere chiesta anche prima dell'esecuzione della misura ma l'istanza deve essere sorretta da un interesse concreto e attuale comprovato dall'istante.

  • d.lgs. 159/2011, art. 14

    Prevede la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la custodia cautelare o la detenzione per espiazione pena (comma 2-bis e 2-ter). Dopo detenzione ultra-biennale è prevista la verifica dell'attuale pericolosità da parte del tribunale, anche d'ufficio.

  • Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (art. 4)

    Ha introdotto i commi 2-bis e 2-ter nell'art.14 del d.lgs.159/2011, disciplinando la sospensione dell'esecuzione per il periodo di detenzione e la verifica successiva della pericolosità.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Limita il ricorso per cassazione alle sole ipotesi di violazione di legge in materia di misure di prevenzione, incidendo sulla portata del sindacato di legittimità della motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Contestazioni di "carente o manifesta illogicità della motivazione" sono inquadrate come censure che in cassazione hanno limiti di ammissibilità; la Corte precisa che l'illogicità manifesta non può essere strumento per sovvertire motivazioni esistenti o congrue.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiesto il rispetto dei limiti di enunciazione del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso doveva essere articolato nei termini prescritti per essere esaminabile.

  • Cass. Sez. Un., sent. n. 18/1995

    Richiamata come principio sul tema della revoca e degli effetti cancellatori sul casellario a cessazione dell'esecuzione della misura; la Corte osserva che quella pronuncia riguarda profili diversi (cancellazione/iscrizione nel casellario) e non è stata adeguatamente dedotta nel gravame.

Massime di principio

  • La sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale per effetto della detenzione non esclude la possibilità di chiedere la revoca della misura ai sensi dell'art.11 d.lgs.159/2011.
  • Perché l'istanza di revoca sia ammissibile durante la detenzione, il richiedente deve provare un interesse concreto e attuale (non un mero interesse futuro o ipotetico legato alla fine della pena).
  • L'interesse concreto può consistere nelle conseguenze concrete già prodotte dalla misura, la loro eliminazione anticipata (es. effetti amministrativi) o elementi sopravvenuti che dimostrino l'affievolimento o la cessazione della pericolosità (es. trattamento risocializzante, collaborazione con la giustizia) e tali elementi devono essere documentati dall'istante.
  • La procedura prevista dall'art.14 (verifica ex post della pericolosità al termine della detenzione) è distinta dalla procedura di revoca ex art.11 e non esiste una pregiudiziale funzionale che impedisca di chiedere la revoca prima della fine della detenzione.
  • In Cassazione le censure sulla motivazione sono soggette a limiti: la mera enunciazione di 'illogicità manifesta' non è sufficiente se la decisione impugnata contiene motivazione congrua; deve essere evidente la mancanza o palese inadeguatezza della motivazione per essere rilevante in sede di legittimità.
  • Onere probatorio: incombe sul richiedente l'onere di dimostrare l'esistenza dell'interesse concreto e attuale che giustifica la richiesta di revoca; in mancanza l'istanza è inammissibile.

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