Cassazione Penale, Ordinanza n. 35486/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente ha dedotto, in modo ritenuto generico e manifestamente infondato, la sussistenza di scriminanti (richiamando gli artt. 52 e 54 c.p.) per contestare la configurabilità del reato, senza fornire prova degli stringenti presupposti richiesti. Ha inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, ma il motivo è stato giudicato generico rispetto alle puntuali ragioni indicate dalla sentenza impugnata (personalità negativa dell'imputato, modalità della condotta con lesioni alle donne aggredite nell'appartamento e precedenti). È stata anche presentata un'istanza di partecipazione all'udienza e una richiesta di avvio di un programma di giustizia riparativa, entrambe ritenute inammissibili in sede di legittimità; la seconda perché implicante valutazioni di merito e comunque proponibile in fase esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici, manifestamente infondati e in parte meramente fattuali, poiché diretti a sostenere scriminanti non provate e a contestare la ricostruzione dei giudici di merito, la quale era invece fondata su testimonianze convergenti e coerente con la configurazione del delitto di evasione. È stato giudicato generico anche il motivo sul trattamento sanzionatorio, non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza d'appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 52 c.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere una scriminante, ma la Corte rileva che non risultavano provati i presupposti della legittima difesa nel caso concreto.
art. 54 c.p.
Richiamato dalla difesa per invocare lo stato di necessità; la Corte ne esclude l'applicabilità per mancanza di prova dei relativi presupposti stringenti.
art. 616 c.p.p.
Applicato quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso generici, manifestamente infondati o che si risolvono in una mera rilettura del fatto e delle prove, quando la ricostruzione operata dai giudici di merito sia sorretta da argomentazione coerente e da fonti probatorie convergenti.
- Le scriminanti invocate in cassazione devono essere specificamente dedotte e supportate dalla dimostrazione dei relativi presupposti; in mancanza, la censura è destinata all'inammissibilità se mira solo a contrapporre una diversa versione fattuale.
- Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi valorizzati dal giudice di merito ai fini della pena.
- Le istanze che comportano valutazioni di merito, come l'avvio di un programma di giustizia riparativa, non sono compatibili con il giudizio di cassazione e, se del caso, vanno proposte nella sede propria, anche esecutiva.
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