Sentenza n. 5864/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento e/o declaratoria di nullità: • della determinazione direttoriale 13 dicembre 2022 n. DPF/121, adottata dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”; • della relazione rimessa con nota 12 dicembre 2022 prot.n. RA/0525691/22, dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità, con la quale si significa “la compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”; • della determinazione direttoriale 28 ottobre 2022 n. DPF/105, con la quale è stata costituita una specifica Commissione per l'attuazione delle attività finalizzate al ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, di cui al Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 6 luglio 2022 del decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute; • del decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie generale, n. 251; • del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216; • nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto, ivi inclusi per quanto occorrer possa: (i) l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2022, rep. atti n. 213/CSR, avente ad oggetto “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; (ii) l'intesa sancita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022, atto n. 22/179/CR6/C7, avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; (iii) la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente ad oggetto “NOTA ESPLICATIVA RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015 N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145”; (iv) l'accordo 7 novembre 2019 rep. n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (v) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (vi) Deliberazione del Direttore Generale ASL 01 n. 1493 del 22/08/2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018”; (vii) Deliberazione del Direttore Generale ASL 01 n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (vii) Deliberazione del Direttore Generale ASL 02 n.373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici”; (viii) Deliberazione del Direttore Generale ASL 02 n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (ix) Deliberazione del Direttore Generale ASL 03 n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”; (x) Deliberazione del Direttore Generale ASL 03 n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (xi) Deliberazione del Direttore Generale ASL 04 n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; (xii) Deliberazione del Direttore Generale ASL 04 n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali relativi all'applicazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i provvedimenti di ricognizione e ripiano del superamento del tetto di spesa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, il decreto ministeriale 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali e provinciali, gli atti regionali attuativi della Regione Abruzzo, la relazione istruttoria regionale, la costituzione della commissione regionale e gli atti delle aziende sanitarie relativi alla ricognizione del fatturato e dei costi dei dispositivi medici. Sono stati inoltre contestati gli atti presupposti e connessi, comprese intese, accordi, circolari e note ministeriali. Il testo della sentenza non riporta l'esame dei singoli motivi di illegittimità, poiché la controversia è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
In vista dell'udienza di merito, l'impresa ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa del meccanismo di definizione agevolata previsto dal d.l. n. 75/2025, ritenendo così venuto meno l'interesse alla trattazione della controversia. Il TAR ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti sul payback dei dispositivi medici. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione della natura della controversia e degli sviluppi processuali.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria; il testo non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
d.l. n. 75/2025
Il meccanismo di definizione agevolata previsto dal decreto-legge è stato utilizzato dalla ricorrente e ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, derivante dall'adesione del ricorrente a un meccanismo di definizione agevolata della controversia, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione degli sviluppi della controversia, il giudice può compensare integralmente le spese di lite valutando la natura della controversia e le vicende processuali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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