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Sentenza

Sentenza n. 777/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - dell’“Ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture e rimissione in pristino” n. 1 Reg. gen. del 19.2.2024 notificata in data 20.2.2024. - di ogni atto presupposto e conseguente, anche non conosciuto e/o non comunicato.

Giustizia amministrativa202400338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di rimozione e demolizione di opere e strutture e di rimessione in pristino, relativa a una recinzione e al deposito di materiali e attrezzature in area agricola

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa conduttrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, conduttrice di un compendio immobiliare comprendente edifici industriali e un’area pertinenziale classificata dal PGT come ambito ad indirizzo agricolo, ha impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva alla proprietaria dell’area la rimozione di una recinzione ritenuta priva di titolo edilizio e dei materiali e delle attrezzature depositati nell’area, considerati incompatibili con la destinazione urbanistica agricola. Sono stati dedotti: l’erroneità della contestazione relativa all’assenza del titolo autorizzativo della recinzione, con illogicità, irragionevolezza e difetto assoluto di motivazione; l’erroneità della contestazione di non conformità della recinzione alla disciplina urbanistica; l’illegittimità dell’ordine di rimozione dei materiali e delle attrezzature, non pericolosi, in transito e depositati temporaneamente, nonché il difetto di motivazione; la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione del principio di buon andamento per mancata interlocuzione con la destinataria della misura.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato parzialmente improcedibile e, per il resto, respinto. I primi due motivi, concernenti la recinzione, sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il Comune ha annullato parzialmente in autotutela l’ordinanza dopo aver reperito il permesso di costruire relativo alla recinzione. Il terzo motivo è stato respinto: ai sensi dell’art. 59, comma 1, l.r. Lombardia 12/2005 e delle NTA del PGT, nelle aree agricole sono ammesse opere e utilizzazioni strumentali alla conduzione del fondo e alle attività agricole. I materiali, descritti dalla stessa ricorrente come funzionali all’attività produttiva industriale, non presentavano alcuna connessione con la produzione agricola. La temporaneità delle singole partite di materiale non escludeva l’incidenza stabile dell’esigenza aziendale di utilizzare l’area esterna come deposito, con conseguente trasformazione della destinazione agricola. Un utilizzo temporaneo non agricolo non è astrattamente escluso, ma richiede un’autorizzazione comunale nell’ambito di un accordo che bilanci utilità private e pubbliche; tale presupposto mancava. Il richiamo alla destinazione agricola è stato ritenuto sufficiente a motivare l’ordine, senza che l’uso di fatto potesse produrre una variante urbanistica o che la recinzione autorizzata generasse un affidamento qualificato sull’utilizzo produttivo dell’area. Il quarto motivo è stato respinto perché i provvedimenti repressivi di abusi edilizi, aventi natura vincolata, non richiedono la comunicazione di avvio del procedimento, non potendo la partecipazione privata influenzarne l’esito. È stato respinto anche il quinto motivo: non incombe sull’amministrazione un obbligo di interlocuzione preventiva per legittimare la repressione dell’abuso; l’interessato deve eventualmente attivarsi per promuovere una modifica della destinazione urbanistica, sulla quale il Comune conserva discrezionalità. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la disposizione è stata applicata limitatamente alle censure relative alla recinzione, già rimossa dall’oggetto sostanziale della controversia mediante annullamento parziale in autotutela.

  • art. 59, comma 1, l.r. Lombardia 12/2005

    Nelle aree destinate all’agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 60.

    La disciplina limita le opere e le utilizzazioni in area agricola a quelle strumentali alla conduzione del fondo e alle attività connesse alla produzione agricola; non consente di utilizzare l’area come pertinenza o deposito stabile di un’attività industriale non correlata all’agricoltura.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La loro applicazione è stata esclusa nel caso di provvedimenti repressivi di abusi edilizi aventi natura vincolata, per i quali la partecipazione procedimentale non potrebbe incidere sull’esito.

Massime di principio

  • Nelle aree urbanisticamente destinate all’agricoltura sono ammesse soltanto opere e utilizzazioni strumentali alla conduzione del fondo o comunque connesse alla produzione agricola; è pertanto illegittimo utilizzare stabilmente tali aree come pertinenza o deposito di un’attività industriale non collegata all’agricoltura.
  • La temporaneità delle singole operazioni di deposito non esclude la stabilità dell’uso urbanisticamente rilevante quando l’esigenza di disporre di uno spazio esterno costituisce un elemento permanente dell’organizzazione aziendale e determina una trasformazione funzionale dell’area agricola.
  • Un utilizzo temporaneo non agricolo di un’area agricola non è astrattamente escluso, ma richiede un’autorizzazione dell’amministrazione, nell’ambito di un accordo che assicuri un bilanciamento tra utilità private e utilità pubbliche almeno equivalenti; in mancanza di tale titolo, l’uso non è legittimo.
  • La destinazione di fatto di un’area agricola a pertinenza di uno stabilimento produttivo non determina una variante urbanistica tacita, né la presenza di una recinzione autorizzata genera un affidamento qualificato sull’utilizzo produttivo dell’area quando l’amministrazione non sia stata posta in condizione di conoscerne le finalità.
  • I provvedimenti repressivi di abusi edilizi, in quanto vincolati, non richiedono di regola la comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’apporto partecipativo del privato non può influenzarne l’esito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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