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Sentenza

Sentenza n. 1634/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del provvedimento prot. CA/2025/65693 dell’11/04/2025 di dichiarazione di inefficacia della scia di subingresso della ricorrente; 2. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DISPENSA SRLS il 21\4\2025: 1. del provvedimento prot. CA/2025/70469 del 18/04/2025 di dichiarazione di inefficacia della scia di trasferimento della ricorrente; 2. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202504637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazioni di inefficacia delle SCIA di subingresso e di trasferimento dell'attività commerciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha dichiarato inefficace la SCIA del 31 marzo 2025, con la quale essa aveva dichiarato il subingresso nella SCIA originaria del 1° settembre 2023 relativa all'esercizio di vicinato alimentare sito in via dei Redentoristi 16, nonché il successivo provvedimento con cui è stata dichiarata inefficace la SCIA, presentata nella stessa data, di trasferimento dell'attività in via di Sant'Eustachio. La ricorrente sosteneva che la SCIA di trasferimento presentata dalla dante causa il 12 ottobre 2023 fosse stata rinunciata il 25 marzo 2025 e che tale rinuncia avesse determinato la reviviscenza della precedente SCIA del 1° settembre 2023, consentendo il subingresso. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, lamentando che l'amministrazione non avesse considerato la rinuncia agli effetti della SCIA di trasferimento. I motivi aggiunti hanno riproposto la medesima censura, in via propria e derivata, contro il secondo provvedimento. Roma Capitale ha sostenuto che la SCIA originaria fosse stata superata e sostituita da quella di trasferimento, che l'attività fosse stata effettivamente esercitata nella nuova sede per circa sette mesi e che la rinuncia successiva non potesse far rivivere il titolo precedente.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha qualificato la SCIA ex art. 19 l. 241/1990 come atto privato di comunicazione che consente l'avvio immediato dell'attività, soggetto a controllo successivo dell'amministrazione. Nel caso concreto, la SCIA di trasferimento del 12 ottobre 2023 ha sostituito quella del 1° settembre 2023, determinando la cessazione degli effetti di quest'ultima e lo spostamento dell'attività nella nuova sede, dove essa è stata esercitata per almeno sette mesi prima della sospensione. La successiva rinuncia alla SCIA di trasferimento poteva incidere soltanto su quest'ultima e non poteva determinare la reviviscenza della SCIA originaria, ormai superata ed estinta nei suoi effetti. Per ritrasferire l'attività nella sede originaria sarebbe stata necessaria una nuova SCIA di trasferimento, idonea a informare l'amministrazione del nuovo assetto. Ne conseguiva che la ricorrente non poteva subentrare nella SCIA del 1° settembre 2023, non più efficace, e che erano legittime entrambe le dichiarazioni di inefficacia. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    La SCIA ... è un atto privato di comunicazione che permette l'avvio immediato di attività soggette a controllo successivo, sostituendo autorizzazioni, permessi preventivi, nulla osta e iscrizioni a albi se il rilascio dipende solo dall'accertamento di requisiti già fissati.

    La SCIA consente l'avvio immediato dell'attività e sposta a un momento successivo la verifica amministrativa dei requisiti. La SCIA di trasferimento sostituisce quella precedente e ne fa cessare gli effetti; la rinuncia alla nuova SCIA non determina la reviviscenza della precedente, essendo necessaria una nuova SCIA per il ritrasferimento dell'attività.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Dopo la scadenza del termine ordinario di controllo della SCIA, l'amministrazione può intervenire in autotutela per annullare gli effetti se ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • La presentazione di una SCIA di trasferimento dell'attività commerciale in una nuova sede sostituisce la precedente SCIA relativa alla sede originaria e determina la cessazione degli effetti di quest'ultima.
  • La rinuncia del privato agli effetti della SCIA di trasferimento non determina la reviviscenza della precedente SCIA, ormai superata e priva di efficacia; per riportare l'attività nella sede originaria occorre presentare una nuova SCIA di trasferimento conforme all'art. 19 l. 241/1990.
  • Il subingresso è possibile soltanto in un titolo abilitativo ancora efficace: non è consentito subentrare in una SCIA precedente che sia stata sostituita da una successiva SCIA di trasferimento.
  • L'effettivo esercizio dell'attività nella sede risultante dalla SCIA di trasferimento conferma il superamento della precedente localizzazione e impedisce di ricostituirne gli effetti mediante una successiva dichiarazione unilaterale di rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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