Ordinanza n. 534/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Mantova valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Mantova per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano i ricorrenti nelle fasce aggiuntive per titoli esteri non ancora riconosciuti e precludono l'accesso alle immissioni in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Mantova, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023 e l'avviso ministeriale del 20 luglio 2023, oltre agli atti connessi, nella parte in cui i docenti muniti di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta dal Ministero, sono inseriti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D o in un distinto elenco aggiuntivo e sono esclusi dalla procedura di immissione in ruolo, anche tramite call veloce. Dal testo dell'ordinanza non emergono ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti nel merito.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure né la domanda di annullamento. Considerato l'elevato numero di controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'integrazione deve avvenire mediante pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La prova della pubblicazione deve essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. Il mancato rispetto del termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante modalità pubbliche.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per autorizzare l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami.
art. 5, commi 5-17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44
Indicato nel titolo del decreto ministeriale impugnato quale fonte della procedura straordinaria, senza che l'ordinanza ne esamini il contenuto.
art. 2, comma 2, d.m. 15 giugno 2023, n. 119
La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero
Disposizione impugnata per la preclusione alla partecipazione alla procedura straordinaria e all'accesso al ruolo dei docenti con titolo estero non ancora riconosciuto.
art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159
Richiamato in relazione alla cosiddetta procedura di call veloce per le immissioni in ruolo, la cui partecipazione sarebbe stata preclusa ai ricorrenti.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo coinvolge un elevato numero di controinteressati e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice può autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sui siti istituzionali dell'amministrazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati.
- Se il giudice fissa un termine espressamente qualificato come perentorio per l'integrazione del contraddittorio e stabilisce che il suo mancato rispetto comporta l'improcedibilità, la parte deve eseguire la pubblicazione entro tale termine e depositare la relativa prova entro il termine successivo fissato dall'ordinanza.
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