Parere n. 131/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Pierangelo Falconi contro il Comune di Chiuduno e nei confronti dei signori Giulio Fogaroli, Giuseppe Fogaroli e Claudia Facchinetti per l’annullamento della delibera consiliare n. 36 del 26/10/2023 di acquisizione gratuita e accorpamento al demanio stradale di una porzione di strada.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera consiliare n. 36 del 26 ottobre 2023, avente a oggetto l'acquisizione gratuita e l'accorpamento al demanio stradale di una porzione di strada di via Firenze, identificata catastalmente con la particella n. 6123, foglio 9.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, già proprietario della particella e successivamente cedutala agli attuali proprietari il 13 ottobre 2022, ha impugnato la delibera comunale adottata il 26 ottobre 2023, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, commi 21 e 22, della legge n. 448/1998, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che non sussistessero i presupposti per l'acquisizione gratuita mediante usucapione pubblica, in quanto sarebbe mancato l'uso pubblico ininterrotto della particella, richiamando una certificazione di destinazione urbanistica a uso abitativo. Ha inoltre rappresentato di avere interesse all'impugnazione per evitare l'evizione e contrastare un'azione civile promossa nei suoi confronti dagli acquirenti nel 2023. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha eccepito il difetto di interesse e, comunque, l'infondatezza del ricorso. Il ricorrente ha insistito per l'accoglimento e ha chiesto una verificazione sui presupposti dell'usucapione pubblica.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere. La delibera era stata adottata quando il ricorrente non era più proprietario dell'immobile, avendolo ceduto oltre un anno prima agli attuali proprietari. Pertanto egli non risultava titolare di una posizione differenziata e qualificata idonea a legittimare l'impugnazione e non avrebbe potuto conseguire dall'eventuale annullamento dell'atto alcuna utilità diretta e immediata. La Sezione ha inoltre rilevato che gli attuali proprietari erano rimasti inerti rispetto alla delibera e avevano manifestato il proprio consenso all'usucapione pubblica. La questione relativa all'effettiva sussistenza dei presupposti dell'acquisizione e la richiesta di verificazione non sono state esaminate nel merito, poiché l'inammissibilità precludeva la valutazione dei motivi sostanziali.
Osservazioni
Legittimazione e interesse a ricorrere
Il ricorrente aveva ceduto l'immobile prima dell'adozione della delibera impugnata e, non essendo più proprietario, era privo di una posizione legittimante differenziata e qualificata.
Utilità concreta e attuale
L'eventuale annullamento della delibera non avrebbe procurato al ricorrente una utilità diretta e immediata, poiché egli non era più titolare del bene.
Posizione degli attuali proprietari
Gli attuali proprietari non avevano impugnato la delibera e avevano manifestato il proprio consenso all'acquisizione mediante usucapione pubblica.
Motivi sostanziali e richiesta di verificazione
Le censure relative alla violazione dell'art. 31, commi 21 e 22, della legge n. 448/1998, al travisamento dei fatti e al difetto di istruttoria, nonché la richiesta di verificazione, non sono state esaminate per la prioritaria declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 31, commi 21 e 22, legge n. 448/1998
acquisizione gratuita e accorpamento al demanio stradale
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all'acquisizione gratuita di una porzione di strada; la Sezione non ha esaminato nel merito la corretta applicazione della norma, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- È privo di legittimazione e di interesse a impugnare un provvedimento amministrativo il soggetto che, al momento della sua adozione, abbia già ceduto il bene cui il provvedimento si riferisce e non dimostri una utilità diretta, concreta e immediata derivante dall'eventuale annullamento.
- L'interesse a ricorrere richiede una posizione differenziata e qualificata, nonché la prospettiva di un'utilità concreta e attuale conseguibile mediante la rimozione dell'atto impugnato.
- La prospettazione di effetti indiretti o riflessi dell'annullamento, collegati a controversie civili tra l'ex proprietario e gli acquirenti del bene, non è sufficiente, di per sé, a radicare la legittimazione e l'interesse al ricorso straordinario.
- La mancata impugnazione dell'atto da parte degli attuali proprietari e il loro consenso all'acquisizione pubblica costituiscono elementi incompatibili con la pretesa dell'ex proprietario di agire in loro luogo per ottenere l'annullamento del provvedimento.
Impugnazione dell'acquisizione al demanio stradale di una porzione immobiliare
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ex proprietario contro il Comune di Chiuduno, con la partecipazione degli attuali proprietari, per l'annullamento della delibera consiliare n. 36 del 26 ottobre 2023. La delibera disponeva l'acquisizione gratuita e l'accorpamento al demanio stradale di una porzione di strada di via Firenze, identificata catastalmente con la particella n. 6123, foglio 9, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 448/1998.
Fatti e deduzioni del ricorrente
Il ricorrente aveva dichiarato di essere stato l'originario proprietario della particella, ma di averla ceduta agli attuali proprietari il 13 ottobre 2022, oltre un anno prima dell'adozione della delibera impugnata. Egli aveva giustificato il proprio interesse all'impugnazione con l'esigenza di evitare l'evizione e di contrastare un'azione civile promossa nei suoi confronti dagli acquirenti nel 2023.
Nel merito, aveva dedotto:
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, commi 21 e 22, della legge n. 448/1998;
- il travisamento dei fatti;
- il difetto di istruttoria.
Secondo il ricorrente, non sussistevano i presupposti per l'acquisizione gratuita mediante usucapione pubblica, poiché sarebbe mancato l'uso pubblico ininterrotto della particella. A sostegno aveva prodotto una certificazione di destinazione urbanistica relativa all'uso abitativo dell'immobile e aveva chiesto l'ammissione di una verificazione.
Istruttoria e contraddittorio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria trasmessa al Consiglio di Stato, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e, in subordine, la sua infondatezza. Il ricorrente ha contestato la relazione ministeriale, ritenendo che essa avesse recepito le deduzioni del Comune, e ha insistito sulle proprie conclusioni.
La Sezione ha dato atto del pieno rispetto del contraddittorio procedimentale.
Valutazioni sulla legittimazione e sull'interesse
La Sezione ha ritenuto assorbente la questione preliminare relativa alla legittimazione e all'interesse a ricorrere. La delibera era stata adottata il 26 ottobre 2023, mentre il ricorrente aveva ceduto la proprietà il 13 ottobre 2022. Al momento dell'adozione dell'atto, quindi, egli non era più titolare del bene interessato.
Secondo il Consiglio di Stato, l'ex proprietario non disponeva di una posizione differenziata e qualificata idonea a giustificare l'impugnazione. Inoltre, dall'eventuale annullamento della delibera non avrebbe potuto ottenere alcuna utilità diretta e immediata, non essendo più proprietario della particella.
La Sezione ha anche valorizzato la condotta degli attuali proprietari, i quali non avevano impugnato la delibera e, secondo quanto risultava dalla stessa, avevano manifestato il loro consenso all'acquisizione mediante usucapione pubblica.
Mancato esame delle censure di merito
La declaratoria di inammissibilità ha impedito l'esame delle contestazioni riguardanti l'effettiva sussistenza dei presupposti dell'acquisizione gratuita, l'uso pubblico ininterrotto della particella, la destinazione urbanistica dell'immobile, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria. Non è stata quindi esaminata neppure la richiesta di verificazione.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile, ritenendo insussistenti, in capo al ricorrente, la legittimazione e l'interesse concreto e attuale all'impugnazione della delibera comunale.
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