Corte di giustizia, Sentenza C-245/18
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2019. — Tecnoservice Int. Srl, en faillite contro Poste Italiane SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunale ordinario di Udine. — Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 74, paragrafo 2 – Ordine di pagamento mediante bonifico – Identificativo unico inesatto fornito dal pagatore – Esecuzione dell’operazione di pagamento sulla base dell’identificativo unico – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. — Causa C-245/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, nei bonifici eseguiti in base all’IBAN fornito dall’utente, l’eventuale discordanza tra IBAN e nome del beneficiario non fa sorgere responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La disciplina di cui all’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64 si applica a tutti i prestatori che partecipano all’operazione. La soluzione privilegia automatizzazione, rapidità e certezza dei pagamenti.
Rinvio pregiudiziale sulla portata dell’esenzione da responsabilità prevista dalla direttiva sui servizi di pagamento quando un bonifico è eseguito correttamente rispetto all’IBAN, ma l’IBAN non corrisponde al nome del beneficiario indicato.
La questione giuridica
Se gli articoli 74 e 75 della direttiva 2007/64/CE debbano essere interpretati nel senso che, quando un ordine di pagamento è eseguito in conformità all’identificativo unico fornito dall’utente ma tale identificativo non corrisponde al nome del beneficiario indicato, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento si applichi solo al prestatore del pagatore oppure anche al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
Principio di diritto
L’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE va interpretato nel senso che, se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico fornito dall’utente ma tale identificativo non coincide con il nome del beneficiario indicato, la limitazione della responsabilità opera per entrambi i prestatori di servizi di pagamento coinvolti, sia quello del pagatore sia quello del beneficiario; nessuno dei due è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dovuta all’inesattezza dell’identificativo unico, restando solo l’obbligo del prestatore del pagatore di compiere sforzi ragionevoli per il recupero dei fondi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2007/64/CE
- Articolo 4, punto 5, direttiva 2007/64/CE
- Articolo 4, punto 21, direttiva 2007/64/CE
- Articolo 37, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2007/64/CE
- Articolo 42, punto 2, lettera b), direttiva 2007/64/CE
- Articolo 74 direttiva 2007/64/CE
- Articolo 75 direttiva 2007/64/CE
Responsabilità per bonifico eseguito su identificativo unico inesatto
La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunale ordinario di Udine, interpreta l’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE in una controversia tra Tecnoservice Int. Srl, in fallimento, e Poste Italiane SpA relativa a un bonifico accreditato sul conto corrispondente all’IBAN indicato dall’ordinante, ma riferito a un soggetto diverso dal beneficiario nominativamente indicato.
Fatti e procedimento principale
Un debitore di Tecnoservice aveva disposto un bonifico indicando il nome della società e un IBAN. Il pagamento è stato eseguito sul conto corrispondente a quell’IBAN, ma la somma è stata accreditata a un soggetto diverso dalla Tecnoservice, che non ha quindi ricevuto il dovuto. La società ha agito contro Poste Italiane sostenendo che quest’ultima avrebbe dovuto verificare la corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se gli articoli 74 e 75 della direttiva 2007/64 dovessero essere letti nel senso che la limitazione della responsabilità per l’esecuzione di un ordine con identificativo unico inesatto riguardi solo il prestatore del pagatore oppure anche il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2007/64/CE, e segnatamente i considerando 40, 43 e 48;
- l’articolo 4, punti 5 e 21, sulla nozione di operazione di pagamento e di identificativo unico;
- gli articoli 37 e 42, relativi alle informazioni da fornire all’utente;
- l’articolo 74, in tema di identificativi unici inesatti;
- l’articolo 75, sulla mancata esecuzione o esecuzione inesatta, applicabile fatti salvi i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 74;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il tenore letterale dell’articolo 74, paragrafo 2, usa l’espressione generale "prestatore di servizi di pagamento" senza distinguere tra prestatore del pagatore e prestatore del beneficiario. Ciò indica che la limitazione di responsabilità si applica a ciascun prestatore che interviene nell’operazione.
Il contesto conferma questa lettura: la nozione di "operazione di pagamento" definisce un atto unico e globale, non frammentato in base ai rapporti contrattuali con i singoli prestatori. Inoltre, l’articolo 74, paragrafo 2, secondo comma, impone l’obbligo di sforzi ragionevoli per il recupero dei fondi solo al prestatore del pagatore; se il legislatore avesse voluto limitare al solo prestatore del pagatore la regola di esonero, lo avrebbe precisato espressamente.
La Corte valorizza anche gli obiettivi della direttiva: trattamento integrato e automatizzato delle operazioni, efficienza e rapidità dei pagamenti. Imporre al prestatore del beneficiario un controllo ulteriore sulla corrispondenza tra IBAN e nome frustrerebbe tali obiettivi e introdurrebbe un controllo manuale non voluto dalla direttiva. Il considerando 48 conferma che la responsabilità del prestatore deve restare limitata all’esecuzione corretta dell’operazione conformemente all’ordine dell’utente.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64 deve essere interpretato nel senso che, se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico fornito dall’utente ma questo non corrisponde al nome del beneficiario indicato, la limitazione della responsabilità si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori bancari e per i professionisti che assistono imprese e fallimenti, la pronuncia conferma che nei bonifici SEPA/IBAN la verifica del nome del beneficiario non è, di regola, richiesta ai prestatori di servizi di pagamento quando l’ordine è eseguito correttamente rispetto all’identificativo unico. Il rischio dell’inesattezza dell’IBAN ricade sul pagatore, salva la sola cooperazione del prestatore del pagatore per il recupero dei fondi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 21 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-127/17
- Sentenza · 21 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-266/17
- Sentenza · 21 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-350/17
- Sentenza · 21 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-443/17
- Sentenza · 21 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-465/17
- Sentenza · 21 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-498/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →