Cassazione Penale, Sentenza n. 216/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso nella detenzione e cessione di stupefacenti (crack, hashish, cocaina, marijuana). Ciarella e Di Silvio lamentano principalmente il mancato riconoscimento della fattispecie di "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il diniego delle attenuanti generiche nella loro massima estensione (artt. 133 e 62-bis c.p.) e il mancato dissequestro/ restituzione della somma di euro 895,00. Fargnoli contesta la mancata qualificazione della continuazione esterna con una precedente condanna e il mancato riconoscimento delle attenuanti in prevalenza rispetto all'aggravante speciale (art. 80, lett. b, d.P.R. 309/1990), nonostante confessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che molte doglianze siano mera reiterazione di motivi già svolti in appello e puntualmente valutati dalla Corte territoriale, quindi aspecifici. Ha altresì ritenuto insindacabili le valutazioni discrezionali del giudice di merito sull'entità delle attenuanti. Di conseguenza le condanne confermate in appello restano efficaci; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
La Corte di merito ha escluso l'applicabilità del "fatto di lieve entità" (comma 5) in presenza di attività non episodica, pluralità di sostanze, rudimentale organizzazione e capacità di saturazione del mercato; la Cassazione ha ritenuto congrua tale motivazione
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
Richiamata come aggravante specifica; la Corte ha valutato la prevalenza o meno delle attenuanti in rapporto all'aggravante sulla base degli elementi di fatto e della confessione
Codice penale, art. 133
Norma sulle circostanze attenuanti; i ricorrenti chiedevano la loro applicazione in misura maggiore, ma il giudice di merito ha esercitato discrezionalità motivata nella determinazione del trattamento sanzionatorio
Codice penale, art. 62-bis
Regime della recidiva e del suo rapporto con le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale circa la non prevalenza delle attenuanti sulla recidiva
Codice penale, artt. 110 e 112
Concorso e tentativo concorrente: quadro normativo dei reati ascritti ai ricorrenti; utilizzati per descrivere la partecipazione ai fatti contestati
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a ripetere i motivi già proposti e valutati in appello senza nuovi elementi è inammissibile: è necessaria una critica specifica e nuovi profili di illegittimità
- Il riconoscimento del "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede motivazione puntuale su elementi come episodicità, quantità, modalità e assenza di organizzazione: la mera contestazione generica non è sufficiente
- La determinazione delle attenuanti generiche e della loro estensione rientra nell'area di discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se emerge illogicità, contraddittorietà o violazione di legge nella motivazione
- La confessione può influire sulla misura delle attenuanti ma non impone automaticamente l'applicazione prevalente delle attenuanti rispetto ad aggravanti o alla recidiva; occorre valutazione concreta e motivata
- Le questioni relative a sequestro/ confisca di somme richiedono una specifica valutazione motivata sullo stato di diritto del denaro e sulle condizioni per il dissequestro; ripetute doglianze analoghe senza nuovi argomenti rischiano l'inammissibilità
- Per il riconoscimento della continuazione (anche "esterna") è necessario che emergano elementi che dimostrino unità di programma o collegamento sistematico tra reati: decisioni discordanti devono essere specificamente contrastate con argomentazioni nuove e documentate
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