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Sentenza

Sentenza n. 959/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento: del provvedimento del 28 luglio 2021 con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto, ex art. 14 del D. Lgs. n. 81 del 2008, la sospensione dell'attività imprenditoriale per irregolarità nell’utilizzo di lavoratori abusivi nell’attività di coltivazione del fondo “-OMISSIS-” in agro di Ugento e di ogni altro atto ad esso connesso consequenziale e presupposto ed, in particolare e ove occorra, dei Verbali di accertamento ispettivo nella parte in cui possano costituire motivazione del predetto provvedimento sospensivo, nonché, ancora e ove occorra, del Decreto del Capo dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro n.-OMISSIS- del 6 ottobre 2021, con il quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico presentato.

Giustizia amministrativa202101456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per irregolarità nell'utilizzo di lavoratori abusivi, nonché il decreto che ha dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 28 luglio 2021 con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, la sospensione dell'attività imprenditoriale relativa alla coltivazione di un fondo agricolo, contestando anche i verbali di accertamento ispettivo e, ove occorresse, il decreto del Capo dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro che aveva dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico. Dal testo della sentenza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente nella memoria del 19 maggio 2026. Il ricorrente ha affermato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la compensazione delle spese. L'amministrazione resistente non si è opposta né alla declaratoria di improcedibilità né alla compensazione. Di conseguenza, il giudice non ha esaminato la legittimità del provvedimento di sospensione, dei verbali ispettivi o del decreto sul ricorso gerarchico. Le spese e le competenze di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 81/2008

    La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento amministrativo di sospensione dell'attività imprenditoriale; la sentenza non ne esamina l'applicazione nel merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza da remoto; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, non contrastata dall'amministrazione resistente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando non residui alcuna utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia di merito.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la parte ricorrente la richieda e l'amministrazione resistente non vi si opponga, in presenza di giusti motivi valutati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAutotutela
RamiProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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