Ordinanza n. 4322/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale rilasciato in favore della ricorrente, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma in data 17 aprile 2025, e notificato in data 29 maggio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. In sede cautelare, il TAR aveva ritenuto che l’amministrazione non potesse fondare la revoca unicamente sul reddito d’impresa, dovendo svolgere una valutazione complessiva della situazione, e aveva ordinato il riesame. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’amministrazione ha convocato le parti per la registrazione del primo ingresso; in tale occasione ha tuttavia emesso una nuova comunicazione di avvio del procedimento con preavviso di revoca, motivata dalla presunta mancanza del certificato di idoneità alloggiativa riferito alla pratica indicata. Il ricorrente ha riferito di avere presentato osservazioni, senza ricevere riscontro e senza che sia stato adottato il provvedimento conclusivo del nuovo procedimento. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che il nuovo preavviso, fondato su motivazioni non sovrapponibili a quelle dell’atto originario, potesse implicare l’annullamento in autotutela del precedente provvedimento e l’apertura di un nuovo procedimento di revoca.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né dichiarato allo stato l’improcedibilità del ricorso. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile sopravvenuta carenza di interesse derivante dall’apertura del nuovo procedimento di revoca. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla questione e per produrre eventuali aggiornamenti documentati sull’esito del nuovo procedimento. Ha fissato l’udienza pubblica del 14 luglio 2026 per la definizione del merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale questione rilevata d’ufficio sottoposta al contraddittorio delle parti
Il giudice, prima di decidere sulla possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, deve consentire alle parti di interloquire sulla questione rilevata d’ufficio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione adotta un nuovo atto o apre un nuovo procedimento fondato su motivazioni non sovrapponibili a quelle dell’atto impugnato, il giudice deve verificare se ciò abbia comportato l’eliminazione dell’atto originario e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- La possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevata d’ufficio in relazione a un riesame amministrativo o all’apertura di un nuovo procedimento, deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., prima della decisione.
- L’apertura di un nuovo procedimento di revoca non determina automaticamente l’improcedibilità del ricorso originario: il giudice deve acquisire chiarimenti sull’effettivo destino dell’atto impugnato e sull’esito del nuovo procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 157/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 158/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 159/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 160/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 161/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 526/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →