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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20605/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da una società assicurativa per interessi e imposte a credito relativi ad annualità risalenti (1983-1987), rimasta senza risposta e quindi impugnata come silenzio-rifiuto. La CTR aveva accolto la domanda ritenendo applicabile l'art. 2, comma 58, della l. n. 350/2003, che secondo il giudice di merito impedirebbe all'Amministrazione di far valere la prescrizione sui rimborsi di eccedenze Irpef e Irpeg dichiarate entro il 30/06/1997, e aveva inoltre escluso la prescrizione del credito Ilor per tardività della relativa eccezione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla prescrizione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 58, sostenendo che l'agevolazione non si estende agli interessi, che hanno natura autonoma e risultavano già prescritti; (2) in subordine, applicazione del termine decennale di prescrizione agli interessi, comunque maturato prima dell'istanza di rimborso; (3) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che l'eccezione di prescrizione del credito Ilor 1987 sarebbe mera difesa e non domanda nuova; (4) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del credito Ilor 1987; (5) violazione dell'art. 2, comma 58, l. n. 350/2003, sostenendo che la norma è solo un invito agli uffici a non opporre la prescrizione, non una regola che la elimina, e comunque non si applica agli interessi né all'Ilor. La resistente ha eccepito anche il giudicato interno sul capo relativo agli interessi 1987, perché non investito dall'appello dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il quinto motivo, assorbendo i primi due, e ha rigettato il terzo e il quarto. Ha ritenuto fondato il rilievo della contribuente sul giudicato interno limitatamente al rimborso degli interessi per il 1987, poiché quel capo non era stato devoluto con l'appello dell'Ufficio. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del credito Ilor 1987, rilevando che la CTR si era comunque pronunciata dichiarandola tardiva. Sul punto decisivo, però, la Corte ha affermato che l'art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 contiene un mero invito rivolto all'Amministrazione, non applicabile direttamente dal giudice; pertanto la CTR non poteva limitarsi a farne diretta applicazione, ma doveva esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Ufficio. Ha inoltre chiarito che la disposizione riguarda solo l'imposta e non gli interessi, e che non si estende all'Ilor. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato come norma generale sulla prescrizione estintiva, derogabile solo in presenza di una specifica previsione; la Corte evidenzia che l'art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 introduce un'eccezione non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dei crediti di rimborso e dei relativi interessi.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere la prescrizione decennale del credito Ilor e degli interessi.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere la prescrizione quinquennale degli interessi come obbligazione autonoma.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Le eccezioni nuove in appello sono precluse; tuttavia la Corte afferma che la prescrizione del credito Ilor, quale difesa su diritto disponibile, non è rilevabile d'ufficio né deducibile per la prima volta in appello dall'Ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque deciso sul capo, anche senza esaminare tutte le argomentazioni difensive.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro del vizio di violazione/falsa applicazione di legge denunciato dall'Agenzia.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato come parametro del vizio processuale di omessa pronuncia denunciato dall'Agenzia.

  • art. 2, comma 58, l. 24 dicembre 2003, n. 350

    La Corte lo interpreta come mero invito rivolto agli uffici finanziari a non far valere la prescrizione sui rimborsi delle eccedenze di Irpef e Irpeg dichiarate entro il 30/06/1997; non è norma di diretta applicazione giudiziale, riguarda l'imposta e non gli interessi, e non si estende all'Ilor.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi tributari, una disposizione che inviti l'Amministrazione a non opporre la prescrizione non attribuisce al giudice il potere di disapplicare direttamente le regole ordinarie sulla prescrizione, dovendo il giudice verificare in concreto l'eventuale maturazione del termine eccepita dall'Ufficio.
  • Le norme agevolative o eccezionali in materia fiscale non sono suscettibili di interpretazione analogica ed operano solo entro i limiti testuali della previsione: se la disposizione riguarda l'imposta, non si estende automaticamente agli interessi né ad altri tributi diversi.
  • Il diritto al rimborso di un credito tributario disponibile per il contribuente soggiace alle regole ordinarie della prescrizione; la relativa eccezione dell'Amministrazione, quando non rilevabile d'ufficio, non può essere introdotta per la prima volta in appello se ostacolata dalle preclusioni processuali.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque statuito sul capo controverso, anche se non abbia esaminato in modo analitico tutte le argomentazioni difensive prospettate dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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