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Sentenza

Sentenza n. 1796/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, n. 1494/2024, che aveva condannato il Ministero ad attribuire 1.000 euro tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata il 14 novembre 2024 e passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e che, decorso il termine di 120 giorni dalla notifica, l’amministrazione non aveva ancora attribuito il beneficio riconosciuto. Ha chiesto l’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato di avere attribuito due voucher della Carta del docente, ciascuno di 500 euro, relativi agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha preso atto dell’avvenuto pagamento e chiesto l’improcedibilità; il Ministero ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR, rilevata l’integrale ottemperanza alla sentenza azionata, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha compensato metà delle spese, valorizzando l’adempimento intervenuto in corso di causa, e ha posto la restante metà a carico del Ministero per soccombenza virtuale: 400 euro per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, rimborso forfettario del 15% e rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Con l’odierno ricorso (notificato in data 28.10.2025 e depositato in pari data) la ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.

    Le disposizioni sull’ottemperanza costituiscono lo strumento processuale azionato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato; nel caso concreto, l’esecuzione intervenuta durante il giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione della pronuncia azionata da parte dell’amministrazione durante il processo comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’amministrazione adempie alla pronuncia azionata soltanto nel corso del giudizio di ottemperanza, tale adempimento può giustificare la compensazione parziale delle spese, mentre la parte residua può essere regolata secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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