Sentenza n. 283/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 731/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 731/2025, che aveva dichiarato l'illegittimità del silenzio sulla determinazione del premio di rinvenimento e disposto il rimborso delle spese della perizia del terzo estimatore
Esito
Favorevole al ricorrente (regione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione ha impugnato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva ritenuto attuale l'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla definitiva determinazione del premio di rinvenimento, nonostante la pendenza del giudizio civile promosso ai sensi dell'art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 contro la stima del terzo estimatore. L'appellante ha sostenuto che la stima del terzo, essendo ancora sub iudice, non costituiva una base definitiva per la liquidazione del premio e che, di conseguenza, non sussisteva né un obbligo attuale di liquidazione definitiva né un obbligo di rimborso delle spese della procedura estimativa. In via subordinata, ha chiesto che fosse riconosciuta la natura non definitiva della stima e delle obbligazioni economiche conseguenti. La società, proprietaria dell'area e avente titolo al premio, aveva in primo grado dedotto l'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione sulla conclusione del procedimento, chiedendo anche il risarcimento del danno da ritardo e il rimborso delle spese sostenute per la perizia del terzo estimatore.
La decisione
Il CGARS ha accolto parzialmente l'appello e riformato in parte la sentenza del TAR. Ha escluso che, finché è pendente il giudizio civile di impugnazione della stima del terzo ai sensi dell'art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, la sub-fase estimativa possa considerarsi definitivamente conclusa. Pertanto, l'Amministrazione non è tenuta, allo stato, a procedere alla definitiva liquidazione del premio sulla base della stima del terzo, poiché il valore dei reperti non è ancora stabilizzato. La pendenza del giudizio civile, tuttavia, non consente all'Amministrazione di restare totalmente inerte: essa deve pronunciarsi, entro centoventi giorni, sulla spettanza e sull'eventuale rideterminazione dell'acconto interinale previsto dall'art. 93, comma 2, utilizzando l'ultimo valore formalmente individuato e interinalmente efficace, con salvezza dell'esito del giudizio civile e detrazione dell'acconto già corrisposto. È stato confermato il capo relativo al rimborso delle spese della perizia del terzo, ma sulla base del criterio della causalità: l'anticipazione delle spese prevista dall'art. 93, comma 3, non equivale al loro definitivo carico sul privato, e nel caso concreto il ricorso alla perizia si era reso necessario per la protratta incompletezza della valutazione amministrativa e per il dissenso sulla stima. È rimasto fermo il rigetto della domanda risarcitoria. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 92 d.lgs. n. 42/2004
La spettanza del premio di rinvenimento si inserisce nella disciplina pubblicistica dei ritrovamenti archeologici; nel caso concreto, la qualità della proprietaria del fondo quale avente titolo al premio non era controversa.
art. 93 d.lgs. n. 42/2004
Il Ministero provvede alla determinazione del premio “previa stima delle cose ritrovate”; “in corso di stima” è corrisposto un acconto in misura non superiore a un quinto del valore determinato in via provvisoria; le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio; la determinazione del terzo è “impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità”.
La determinazione del premio richiede una sequenza progressiva di stime e determinazioni. La stima del terzo, se impugnata ai sensi del comma 4, non costituisce una base definitivamente stabilizzata per la liquidazione finale. Durante la pendenza della contestazione permane però l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sull'eventuale acconto interinale, nei limiti di un quinto dell'ultimo valore formalmente individuato e interinalmente efficace, con successivo conguaglio. L'anticipazione delle spese della perizia da parte dell'avente titolo non implica il definitivo carico delle stesse.
art. 93, comma 2, d.lgs. n. 42/2004
“in corso di stima” è corrisposto un acconto in misura non superiore a un quinto del valore determinato in via provvisoria; l’accettazione dell’acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
La norma consente una tutela economica provvisoria anche quando la stima non è definitivamente stabilizzata. L'Amministrazione deve valutare la spettanza o l'eventuale rideterminazione dell'acconto sulla base dell'ultima risultanza tecnica formalmente disponibile, salva la regolazione definitiva all'esito del giudizio civile.
art. 93, comma 3, d.lgs. n. 42/2004
“le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio”.
La previsione pone a carico del privato l'anticipazione, non necessariamente l'imputazione definitiva, delle spese. La ripartizione finale può essere determinata secondo il criterio causale, imputando il costo alla parte la cui condotta abbia reso necessaria l'attivazione del modulo estimativo.
art. 93, comma 4, d.lgs. n. 42/2004
La possibilità di impugnare la stima del terzo per errore o manifesta iniquità impedisce, finché il relativo giudizio è pendente, di considerare definitivamente conclusa la fase estimativa.
Massime di principio
- Quando la stima del terzo estimatore prevista dall'art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 è stata ritualmente impugnata ai sensi del comma 4, la sub-fase estimativa non è definitivamente conclusa e l'Amministrazione non può essere obbligata alla liquidazione finale del premio sulla base di una stima ancora sub iudice.
- La pendenza del giudizio civile sulla stima del terzo non legittima una totale inerzia amministrativa: l'Amministrazione deve pronunciarsi sull'eventuale spettanza o rideterminazione dell'acconto interinale previsto dall'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004.
- L'acconto interinale deve essere calcolato, nei limiti massimi previsti dalla legge, sull'ultimo valore formalmente individuato nell'ambito della progressione estimativa e interinalmente efficace, con salvezza dell'esito del giudizio civile e successivo conguaglio.
- L'obbligo di anticipare le spese della perizia del terzo, posto dall'art. 93, comma 3, a carico dell'avente titolo, non comporta necessariamente il definitivo carico economico del privato; la ripartizione finale può seguire il criterio causale, con imputazione alla parte la cui condotta abbia reso necessaria la procedura estimativa.
- La non definitiva stabilizzazione del valore dei reperti impedisce la liquidazione finale del premio, ma non preclude la definitiva regolazione delle spese della perizia quando la loro necessità sia già causalmente riconducibile alla protratta incompletezza o alla concreta dinamica dell'azione amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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