Cassazione Penale, Sentenza n. 37119/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna inflitta dal GIP: pena di 1 anno e 10 mesi per reati tributari. Contestati i reati ex d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74: art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) per l'indicazione di crediti IVA inesistenti nella ditta individuale per l'anno 2014 (C 11.096.280) e per il 2015 (C 1.850.000) e per avere fatto figurare tale credito nella Industrie Meccaniche Brianzoli s.r.l.; art. 10-quater per l'utilizzo in compensazione, quale amministratore di fatto di Confemag s.r.l., di crediti IVA inesistenti per gli anni 2016-2017. Motivi di ricorso: insufficienza e travisamento della prova (si contesta che il credito fosse inesistente e si valorizzano certificazioni/elementi contabili); errore nella qualificazione giuridica (rapporto tra art. 3 e art. 2 d.lgs. 74/2000 e applicazione dell'art. 3); mancata e insufficiente motivazione circa la qualifica di amministratore di fatto; omissione di motivazione sugli aumenti operati a titolo di continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto inammissibili alcune censure e non ha ravvisato errori nei rilievi di fatto svolti dalla Guardia di Finanza, ma ha riscontrato una carenza motivazionale specifica sul punto relativo all'applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 74/2000 e al rapporto con l'art. 2 (specialità reciproca): per tale motivo la sentenza è stata annullata limitatamente al capo A (riguardante l'indicazione e l'utilizzo del credito IVA inesistente attribuito alla ditta individuale e alla società) e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame. Il motivo relativo alla qualifica di amministratore di fatto è stato rigettato (la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno qualificato l'imputato come ideatore/organizzatore del sistema fraudolento), il terzo motivo è stato assorbito. Nel resto il ricorso è stato respinto. Restano impregiudicati gli accertamenti di merito non rivisitati in cassazione; la pena originaria e le condanne relative alle parti non annullate permangono fino a diverso esito sul rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 3
art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
L'art. 3 richiede una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie con l'uso di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e il raggiungimento della soglia di punibilità; si distingue dall'art. 2 per il diverso modo di documentazione dell'operazione economica e per la maggiore capacità decettiva delle fatture. La Cassazione ha ritenuto carente la motivazione della corte territoriale nel delineare il confine tra art. 3 e art. 2.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 2
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
L'art. 2 punisce l'utilizzazione di fatture o documenti per operazioni inesistenti; la giurisprudenza interpreta la nozione di fattura/ documento inesistente in base all'efficacia probatoria tributaria del documento. La Cassazione ha richiamato il rapporto di specialità reciproca tra art. 2 e art. 3 e l'esigenza di motivare correttamente l'applicazione dell'una o dell'altra fattispecie.
d.lgs. n. 241/1997
Norma richiamata in relazione alla compensazione dei crediti IVA (uso in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241/1997). La Corte ha valutato l'impiego del credito inesistente in compensazione come elemento funzionale a caratterizzare la condotta evasiva.
Codice civile - art. 2639
Articolo richiamato per i criteri di individuazione dell'amministratore di fatto (potere gestorio). La Corte ha osservato che i criteri tradizionali per l'amministratore di fatto nelle imprese non sono automaticamente trasferibili quando le società sono meri strumenti formali di frode; in tali casi è decisiva la qualità di ideatore/organizzatore del meccanismo fraudolento.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Richiamato quale modifica normativa che non ha mutato il rapporto di specialità reciproca tra art. 2 e art. 3: la Cassazione ribadisce che, nonostante le modifiche, permane la distinzione tra le fattispecie e la necessità di motivare la scelta applicativa.
Massime di principio
- Differenziare con chiarezza art. 2 e art. 3 d.lgs. 74/2000: art. 2 riguarda l'utilizzo di fatture o documenti aventi efficacia probatoria tributaria per operazioni inesistenti; art. 3 richiede una falsa rappresentazione delle scritture contabili e l'uso di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento, oltre a una soglia di punibilità.
- La qualificazione di "amministratore di fatto" va motivata secondo il contesto: nelle società che sono meri strumenti di frode (prive di reale autonomia) conta il ruolo di ideatore/organizzatore del meccanismo fraudolento più che il tradizionale elenco di elementi sintomatici di inserimento organico nell'ente.
- Le risultanze investigative della Guardia di Finanza, se rigorose e con riscontri concreti, possono essere ritenute pregnanti anche se risultano contrapposte a certificazioni formali (es. ammissione al passivo fallimentare, certificazioni di esigibilità) quando queste ultime non approfondiscono i titoli sottostanti.
- La semplice certificazione di liquidità/esigibilità di un credito o la sua ammissione in procedure concorsuali non escludono la possibilità che il credito sia fittizio ove manchino verifiche sui titoli sottostanti e sull'effettiva operatività.
- In sede di Cassazione la ricostruzione di fatto dei giudici del merito è in genere non sindacabile, salvo vizi di motivazione o errori di diritto: è pertanto essenziale che la corte territoriale espliciti con precisione le ragioni giuridiche che portano a scegliere una fattispecie piuttosto che l'altra.
- Se vengono impiegati crediti IVA indicati in dichiarazioni ma privi di riscontro operativo e usati per compensazioni o aumenti di capitale, ciò può concorrere a dimostrare la funzione evasiva del comportamento e giustificare accertamenti penali, purché la motivazione colleghi in modo coerente fatti e norma applicata.
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