Cassazione Penale, Ordinanza n. 04746/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna pronunciata in appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di cocaina a fini di spaccio. Dalla motivazione emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la mancata qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di merito aveva escluso tale qualificazione valorizzando il quantitativo della sostanza sequestrata, pari a 85,5 grammi di cocaina corrispondenti a circa 443 dosi, la qualità dello stupefacente e il rinvenimento della droga in auto, in luogo distante dall'abitazione dell'imputato, elementi ritenuti indicativi di un'attività non occasionale ma continuativa di spaccio. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, non manifestamente infondati, perché reiterativi di censure già disattese nel merito.
Norme richiamate
artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte richiama il parametro per escludere la qualificazione del fatto di lieve entità in presenza di un quantitativo elevato e di indici di una condotta di spaccio non episodica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706
Il precedente è richiamato per il principio secondo cui la valutazione della lieve entità richiede un apprezzamento complessivo del fatto, tenendo conto di quantità, qualità della sostanza e contesto dell'azione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti va compiuta mediante una valutazione complessiva di tutti gli elementi del fatto, tra cui quantità della sostanza, qualità dello stupefacente, modalità del rinvenimento e contesto complessivo della condotta.
- Il rinvenimento di un quantitativo di droga compatibile con un elevato numero di dosi e in un contesto sintomatico di attività continuativa di spaccio può escludere la lieve entità del fatto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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