Cassazione Civile, Ordinanza n. 02767/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un preteso inadempimento contributivo di un datore di lavoro pubblico in relazione a rapporti di lavoro dirigenziale a tempo determinato di un ex dipendente, poi pensionato. Secondo la parte attrice originaria, i contributi relativi al periodo 1.1.2008-6.1.2011 sarebbero stati versati all'INPDAP anziché all'INPS, con conseguente mancata o ridotta percezione di una componente del trattamento pensionistico. In giudizio venivano formulate domande dirette all'accertamento dell'omissione/inesattezza contributiva, al riconoscimento del diritto al ricongiungimento e all'integrità del trattamento pensionistico e, in subordine, al risarcimento del danno contro il datore di lavoro. La corte d'appello aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario almeno sulla domanda risarcitoria subordinata. Nel ricorso per cassazione la scuola pubblica ha censurato tale decisione per violazione degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934, sostenendo che l'intera controversia, perché connessa al diritto a pensione di pubblico dipendente e alla misura del trattamento pensionistico, rientrasse nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti. Ha ritenuto che, per individuare la giurisdizione, occorra avere riguardo al petitum sostanziale e che, nella specie, le domande erano tutte funzionalmente collegate all'accertamento della consistenza contributiva ai fini pensionistici. Ha inoltre affermato che la domanda risarcitoria subordinata non poteva essere scissa dalla domanda principale ai fini della verifica della giurisdizione, poiché la questione andava esaminata con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale. Le spese sono state integralmente compensate per l'alternanza degli esiti di merito e per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 13 r.d. n. 1214/1934
Attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione esclusiva in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, comprendendo le controversie sulla sussistenza del diritto, sulla misura e sulla decorrenza del trattamento pensionistico.
art. 62 r.d. n. 1214/1934
Richiamato insieme all'art. 13 per fondare la giurisdizione esclusiva del giudice contabile sulle controversie pensionistiche dei pubblici dipendenti.
art. 386 c.p.c.
La giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda, da intendersi secondo il petitum sostanziale e la reale natura della controversia, non secondo la mera prospettazione formale della parte.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso con cui viene denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme sul riparto di giurisdizione.
Massime di principio
- In tema di riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla reale natura della controversia, non alla qualificazione data dalla parte alle proprie domande.
- La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica ricomprende tutte le controversie che incidono sulla sussistenza, sulla misura o sulla decorrenza della pensione del pubblico dipendente, anche quando la pretesa sia formulata come azione risarcitoria o si fondi sull'allegato inadempimento contributivo del datore di lavoro.
- Quando le domande sono legate da nesso di subordinazione, la verifica della giurisdizione va compiuta con riguardo alla domanda principale o pregiudiziale; la domanda subordinata rileva solo se il nesso di subordinazione viene sciolto.
- Sono devolute alla giurisdizione contabile anche le controversie relative all'accertamento della contribuzione e dei periodi utili ai fini pensionistici, se tali accertamenti sono funzionali alla corretta determinazione del trattamento di quiescenza.
- La giurisdizione della Corte dei conti, in materia pensionistica, ha estensione tale da comprendere anche i poteri istruttori necessari all'accertamento dei fatti rilevanti per il trattamento pensionistico.
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