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Ordinanza

Ordinanza n. 217/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05126/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaaltro

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, n. 05126/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio n. 05126/2025. Il Consiglio di Stato ha ritenuto dirimente, ai fini della definizione dell'appello cautelare, acquisire informazioni circostanziate sullo stato del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale a favore dell'appellante e sullo stato del procedimento volto a reperire una sistemazione alloggiativa per l'interessato. Non risultano ulteriori motivi di appello specificamente esposti nel testo.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello cautelare nel merito e ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, che dovrà fornire i chiarimenti richiesti entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La causa è stata rinviata per il prosieguo alla camera di consiglio del 31 marzo 2026. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche citate, in applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche citate, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a fondamento della tutela dei diritti o della dignità delle persone fisiche mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare, quando la decisione dipende da circostanze fattuali attuali e non adeguatamente documentate, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie mirate presso l'amministrazione, fissando un termine per la trasmissione di chiarimenti circostanziati e rinviando la trattazione cautelare all'esito dell'incombente.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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