Sentenza n. 7960/2026 - Roma, Sezione 1
per l’ottemperanza del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla sentenza del TAR Lazio del 20 marzo 2020, n. 3521; nonché, in via subordinata, per “dichiarare nulli e/o annullare e/o disapplicare, (…) il diniego 26.11.2025 (…) ed ogni atto sotteso, connesso e/o conseguente, come sopra individuati, anche se non noti e con riserva di motivi aggiunti, e quindi accertare e dichiarare la sussistenza dell’obbligo legale e conformativo, e comunque la violazione del giudicato, rispetto alla sentenza 3521/2020, in capo al Ministero della Giustizia, e/o agli altri Dicasteri qui evocati, di dare corso alla rideterminazione dei rimborsi per cui è vertenza”; nonché, in via ulteriormente subordinata, per il risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 3521/2020 e diniego ministeriale del 26 novembre 2025 alla rideterminazione dei contributi per le spese sostenute per gli uffici giudiziari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 3521/2020, che aveva annullato il DPCM 10 marzo 2017 nella parte relativa alla determinazione dei contributi per le spese degli uffici giudiziari, deducendo la violazione e l’elusione del giudicato, l’illegittimità del diniego ministeriale del 26 novembre 2025, eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e contrasto con precedenti atti, nonché violazione di norme costituzionali, della legge n. 392/1941, del d.P.R. n. 187/1998 e di altre disposizioni finanziarie. Il Comune sosteneva che il giudicato imponesse al Ministero della Giustizia di procedere alla rideterminazione dei contributi, prospettando la spettanza di importi pari almeno a una percentuale delle spese rendicontate. In via subordinata ha domandato la declaratoria di nullità, l’annullamento o la disapplicazione del diniego e l’accertamento dell’obbligo di rideterminazione; in ulteriore subordine ha chiesto il risarcimento del danno da responsabilità da contatto. Le amministrazioni resistenti hanno sostenuto che le sentenze del Consiglio di Stato intervenute successivamente avevano annullato erga omnes e con efficacia retroattiva il DPCM, facendo venir meno il titolo giuridico posto a fondamento della pretesa esecuzione, e che il Comune aveva già ricevuto ulteriori somme per il 2015.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque lo ha respinto nel merito, compensando le spese. Ha ricostruito la disciplina della legge n. 392/1941 e del d.P.R. n. 187/1998, rilevando che il contributo statale per le spese degli uffici giudiziari non equivale a un rimborso integrale e deve essere determinato dal Ministero della Giustizia nell’ambito degli stanziamenti disponibili. Ha ritenuto decisivo che, dopo la sentenza ottemperanda, il DPCM 10 marzo 2017 fosse stato annullato dal Consiglio di Stato per incompetenza della Presidenza del Consiglio, con efficacia erga omnes e retroattiva. Le successive sentenze hanno fatto venir meno anche la Tabella D, poiché le assegnazioni ivi previste erano basate sui criteri del DPCM annullato. L’effetto conformativo residuo consiste soltanto nella preclusione, per la Presidenza del Consiglio, di provvedere nella materia oggetto dell’atto annullato; non sussiste invece un titolo giuridico attuale che consenta di ordinare, in sede di ottemperanza, il pagamento degli importi previsti dal DPCM ormai espunto dall’ordinamento. La disponibilità di risorse in un fondo dedicato non modifica tale conclusione. È stata respinta anche la domanda subordinata contro il diniego del 26 novembre 2025. È stata inoltre respinta la domanda risarcitoria, poiché, alla luce dei giudicati intervenuti, non risultano condotte antigiuridiche idonee a fondare una responsabilità da lesione dell’affidamento secondo i criteri dell’Adunanza plenaria n. 21/2021. Il TAR ha tuttavia precisato che l’annullamento del DPCM non elimina in radice l’obbligo statale di concorrere alle spese degli uffici giudiziari, potendo tale obbligo trovare fondamento in futuri atti regolamentari.
Norme richiamate
art. 1 l. 392/1941
A decorrere dal 1° gennaio 1941, sono obbligatorie per i comuni le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari e per i relativi servizi; a decorrere dal 1° settembre 2015 tali spese sono trasferite al Ministero della giustizia.
La norma individua le spese storicamente poste a carico dei comuni e il trasferimento allo Stato dell’obbligo per il periodo successivo al 1° settembre 2015.
art. 2 l. 392/1941
Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sarà corrisposto invece dallo Stato ... un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge.
Il contributo statale non configura un diritto alla restituzione integrale delle spese, ma deve essere determinato dall’amministrazione competente secondo la disciplina legislativa e nei limiti previsti.
art. 1 d.P.R. 187/1998
Il contributo ... è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni.
La competenza alla determinazione annuale del contributo spetta al Ministero della Giustizia, secondo un procedimento interministeriale e sulla base dei consuntivi.
art. 2 d.P.R. 187/1998
Il contributo ... è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto ... mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre.
La disciplina prevede un sistema di acconto e saldo, con l’acconto ordinariamente pari al settanta per cento del contributo erogato nell’anno precedente e il saldo parametrato alle spese e al parere delle commissioni di manutenzione.
art. 2-bis d.P.R. 187/1998
L’importo complessivo massimo del contributo ... [è determinato] nei limiti dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Il contributo massimo è comunque condizionato allo stanziamento disponibile e deve essere determinato secondo i criteri dei costi standard e degli ulteriori parametri previsti dalla norma.
art. 1, commi 438 e 439, l. 232/2016
La disciplina del fondo non legittimava la Presidenza del Consiglio a sostituirsi al Ministero della Giustizia nella determinazione dei contributi; il DPCM attuativo è stato annullato per incompetenza.
art. 114 c.p.a.
L’ottemperanza non può essere utilizzata per ordinare l’esecuzione di un’obbligazione fondata su un atto normativo-amministrativo successivamente annullato con efficacia retroattiva.
art. 2909 c.c.
Gli effetti del giudicato devono essere coordinati con i successivi giudicati che abbiano espunto retroattivamente dall’ordinamento l’atto costituente il titolo della pretesa esecutiva.
Massime di principio
- Quando l’atto amministrativo generale posto a fondamento di una pretesa esecutiva viene successivamente annullato con efficacia retroattiva ed erga omnes, l’azione di ottemperanza non può condurre all’esecuzione delle disposizioni economiche contenute nell’atto annullato, perché viene meno il titolo giuridico dell’obbligazione.
- L’annullamento di un atto generale per incompetenza produce un effetto conformativo limitato, per l’organo autore dell’atto, alla preclusione di adottare nuovamente un provvedimento nella materia riservata all’autorità competente; non attribuisce necessariamente al ricorrente il diritto a ottenere l’esecuzione delle somme previste dall’atto annullato.
- Quando un atto generale stabilisce criteri di attribuzione e una tabella applicativa recante gli importi individuali, l’annullamento dei criteri può travolgere anche le assegnazioni individuali della tabella, se queste costituiscono il risultato immediato dell’applicazione dei criteri espunti dall’ordinamento.
- La qualificazione legislativa di una prestazione statale come “contributo”, anziché come rimborso, esclude di per sé la configurabilità di un diritto degli enti locali alla restituzione integrale delle spese sostenute, soprattutto quando la determinazione è rimessa all’amministrazione e subordinata agli stanziamenti disponibili.
- La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell’affidamento richiede un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’azione amministrativa e una condotta antigiuridica; tali presupposti non ricorrono quando giudicati successivi hanno eliminato retroattivamente l’atto posto a fondamento della pretesa e impediscono di ravvisare un illecito dell’amministrazione nella mancata esecuzione.
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