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Sentenza

Sentenza n. 2734/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: In sede di ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 3635 del 19 dicembre 2025, diniego dell’istanza per uno stallo temporaneo riservato ai clienti della farmacia e ordinanza che ha istituito, nei pressi dell’esercizio, uno stallo a tempo di 15 minuti non riservato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (farmacia)

Prevale il privato

La controversia

La farmacia aveva ottenuto con la sentenza n. 3635/2025 l’annullamento del precedente diniego comunale sulla richiesta, presentata il 14 maggio 2024, di uno stallo temporaneo riservato ai clienti dell’esercizio, con salvezza delle ulteriori determinazioni comunali da adottare rispettando i principi conformativi della pronuncia. Dopo avere inizialmente chiesto l’esecuzione del giudicato per l’inerzia del Comune, la farmacia ha impugnato con motivi aggiunti il nuovo diniego del 3 aprile 2026, il preavviso dell’11 marzo 2026 e l’ordinanza del 15 aprile 2026 che ha disposto un ulteriore stallo di 15 minuti accessibile a tutti. Ha dedotto, in via principale, violazione ed elusione del giudicato: il Comune avrebbe riproposto ragioni già ritenute inidonee, senza un’effettiva comparazione degli interessi, e avrebbe contraddittoriamente negato uno stallo riservato per il rischio di sosta prolungata, istituendo però uno stallo generico a tempo. Ha inoltre contestato l’asserita assenza di concentrazione commerciale e la carenza di istruttoria e motivazione. In via subordinata ha dedotto autonomi vizi di legittimità: violazione degli artt. 6 e 7 del Codice della strada e degli artt. 3, 7, 10 e 10-bis della l. 241/1990, omessa comunicazione di avvio, mancata considerazione delle osservazioni, motivazione apparente o insufficiente, travisamento, irragionevolezza, disparità di trattamento e contraddittorietà, anche rispetto agli stalli riservati ad altre farmacie. Ha sostenuto che il parere EGAF richiamato dal Comune non fosse reperibile e non potesse prevalere sulla legge. Ha chiesto la nullità per violazione o elusione del giudicato e, in subordine, l’annullamento degli atti; ha anche domandato l’eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il ricorso introduttivo per ottemperanza, fondato sull’originaria inerzia, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il Comune aveva adottato un nuovo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti. Il Tribunale ha accolto la domanda principale di nullità. Ha ritenuto che il giudicato del 2025 imponesse al Comune di riesaminare l’istanza alla luce del potere di individuare aree di parcheggio ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. e), del Codice della strada e di sostenere l’eventuale diniego con istruttoria completa e motivazione adeguata, comparando gli interessi coinvolti. Il nuovo diniego, pur dichiarando di avere svolto tale valutazione, ha riproposto in sostanza l’argomento della presenza di stalli temporanei e del rischio di sosta prolungata, già giudicato inidoneo a giustificare il rigetto, e ha aggiunto uno stallo generico di 15 minuti, contraddicendo la ragione addotta per negare quello riservato. Il Comune non ha spiegato logicamente perché lo stallo generico avrebbe assicurato un accesso più efficiente ai servizi farmaceutici, mentre quello riservato non sarebbe stato idoneo; il Collegio ha ravvisato lacune motivazionali e uno sviamento manifesto diretto ad aggirare le prescrizioni puntuali del giudicato. Ha quindi dichiarato nulle la nota di diniego del 3 aprile 2026 e il preavviso dell’11 marzo 2026, ordinando al Comune di dare piena e corretta ottemperanza entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. La domanda subordinata di annullamento non è stata esaminata, essendo stata accolta la domanda principale di nullità. È stata respinta la richiesta di nomina del commissario ad acta, poiché il Comune aveva comunque riesercitato il potere, sebbene in modo non conforme al giudicato. Spese a carico del Comune, liquidate in € 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ne consegue che, rispetto a tale primo ricorso, debba essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..

    L’adozione, nelle more del giudizio, del nuovo provvedimento ha fatto venir meno l’inerzia contestata e l’interesse alla decisione del ricorso introduttivo, determinandone l’improcedibilità.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità in commento si innesta sul solco del tracciato delineato da un giudicato di annullamento pronunciato in favore del privato che, mediante ricorso in sede di legittimità, abbia chiesto e ottenuto la caducazione di uno o più atti amministrativi relativi ad un determinato procedimento.

    La nullità per violazione o elusione del giudicato ricorre quando l’amministrazione, rinnovando il potere dopo una sentenza di annullamento, contrasta o aggira il contenuto conformativo della pronuncia.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    L’art. 114, co. 4, lett. b), c.p.a. prevede che l’accertamento e la declaratoria di siffatta forma di nullità degli atti amministrativi siano devoluti alla conoscenza del Giudice dell’ottemperanza.

    Spetta al giudice dell’ottemperanza accertare e dichiarare la nullità degli atti amministrativi che violano o eludono il giudicato.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall’Amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell’atto gravato); viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.

    Nel ricorso cumulativo in ottemperanza, se è accolta la domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato, la domanda subordinata di annullamento diviene improcedibile; se la domanda di nullità è respinta, il giudice converte l’azione in giudizio di cognizione.

  • art. 114, comma 2, lett. b), c.p.a.

    quelle con cui l’interessato si duole della violazione o elusione del vincolo conformativo che il giudicato impone all’attività amministrativa da rinnovare, costituenti l’oggetto proprio dell’azione di nullità di cui all’art. 114, comma 2, lett. b, c.p.a.

    L’azione di nullità in ottemperanza riguarda le censure che denunciano la violazione o l’elusione del vincolo conformativo posto dal giudicato; i vizi autonomi del nuovo atto, non riconducibili a specifiche statuizioni, appartengono invece al giudizio di cognizione.

  • art. 6, comma 4, lett. d), d.lgs. 285/1992

    L’Amministrazione comunale, invero, pur evidenziando, correttamente, di aver istruito l’istanza in applicazione degli artt. 6, comma 4, lett. d) e 7, comma 1, lett. e) del Codice della Strada, esercitando, pertanto, il proprio “generale” potere discrezionale di individuazione di aree nelle quali è autorizzabile il parcheggio, eventualmente temporaneo, di veicoli

    Nel riesame della richiesta di uno stallo temporaneo, l’amministrazione deve considerare il potere di individuare aree di parcheggio, anche temporaneo, nell’ambito delle disposizioni del Codice della strada richiamate dal giudicato.

  • art. 7, comma 1, lett. e), d.lgs. 285/1992

    L’Amministrazione comunale, invero, pur evidenziando, correttamente, di aver istruito l’istanza in applicazione degli artt. 6, comma 4, lett. d) e 7, comma 1, lett. e) del Codice della Strada, esercitando, pertanto, il proprio “generale” potere discrezionale di individuazione di aree nelle quali è autorizzabile il parcheggio, eventualmente temporaneo, di veicoli

    Il Comune dispone del potere generale di individuare aree di parcheggio, anche temporaneo; nel riesercitarlo dopo l’annullamento del diniego deve svolgere un’istruttoria completa e motivare in modo adeguato la comparazione degli interessi, senza riproporre ragioni già giudicate inidonee.

Massime di principio

  • La nullità per violazione o elusione del giudicato in sede di ottemperanza richiede un contrasto con un obbligo conformativo puntuale e univocamente desumibile dalla sentenza; non basta che il nuovo atto modifichi l’assetto degli interessi precedentemente coinvolti.
  • Il giudicato di annullamento per difetto di motivazione lascia all’amministrazione un ampio spazio di riesercizio del potere. La nuova determinazione diviene nulla per violazione o elusione del giudicato quando, nonostante la formale rimozione del vizio, presenti uno sviamento manifesto diretto ad aggirare prescrizioni conformative puntuali; le nuove illegittimità autonome restano invece deducibili nel giudizio di cognizione.
  • Quando sono cumulate davanti al giudice dell’ottemperanza una domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato e una domanda subordinata di annullamento per vizi autonomi, il giudice deve qualificare le domande e distinguere le censure attinenti al vincolo conformativo da quelle relative al nuovo esercizio del potere.
  • Dopo l’annullamento di un diniego, il Comune che riesamina una richiesta di stallo temporaneo deve considerare il proprio potere di individuare aree di parcheggio ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. e), del Codice della strada e motivare adeguatamente l’eventuale rigetto, dando conto della comparazione degli interessi richiesta dal giudicato. Non è sufficiente riproporre argomenti già ritenuti inidonei né adottare una soluzione alternativa logicamente contraddittoria rispetto alle ragioni del diniego.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimentoCircolazione stradale e viabilità
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoTrasporti e circolazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneEccesso di potere

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