Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 753/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del diniego di accesso prot. n. -OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi.

Giustizia amministrativa202501562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa a un’ispezione del lavoro, inclusi esposti, segnalazioni, verbali e dichiarazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società cooperativa)

Prevale il privato

La controversia

La società cooperativa, sottoposta a verifica ispettiva conclusasi senza l’adozione di provvedimenti sanzionatori, chiedeva l’ostensione integrale degli atti relativi all’ispezione, compresi gli eventuali esposti o atti di impulso, i documenti propedeutici e conseguenti, i verbali o le dichiarazioni raccolte e le dichiarazioni dei lavoratori, senza anonimizzazione. L’istanza era motivata dall’esigenza di verificare se l’ispezione fosse stata avviata su segnalazione di un socio e di valutare eventuali condotte violative degli accordi societari, nonché l’esercizio di iniziative difensive nei confronti dei segnalanti. L’Ispettorato aveva adottato un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e poi respinto definitivamente l’istanza, ritenendo insussistente un interesse giuridicamente rilevante e ravvisando un difetto di strumentalità, oltre alla natura esplorativa della richiesta. La ricorrente deduceva violazione della disciplina sull’accesso ed eccesso di potere. Le Amministrazioni eccepivano inoltre il difetto di legittimazione passiva del Ministero, in ragione dell’autonoma soggettività giuridica dell’Ispettorato del Lavoro.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. In via preliminare, il TAR ha estromesso il Ministero del Lavoro, ritenendo che l’Ispettorato del Lavoro abbia autonoma soggettività giuridica e che l’attività di vigilanza ministeriale non attribuisca al Ministero la legittimazione a resistere in un giudizio relativo a un diniego di accesso adottato dall’Ispettorato. Nel merito, il giudice ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale della cooperativa alla conoscenza integrale degli atti dell’ispezione. Il soggetto sottoposto a controllo ha interesse qualificato ad accedere a tutti i documenti utilizzati dall’amministrazione, inclusi gli esposti e le denunce che abbiano determinato l’attivazione del potere ispettivo. L’assenza di un esito sanzionatorio non sottrae gli atti al diritto di accesso. Il diritto alla riservatezza non comporta, di regola, il diritto all’anonimato dell’autore di una denuncia o segnalazione a carico di terzi, salvo la dimostrazione di una particolare esigenza di tutela della sua riservatezza. Per l’accesso difensivo non è necessario indicare in modo puntuale e già definitivo la situazione giuridica finale da tutelare; è sufficiente prospettare in modo non implausibile né pretestuoso l’utilità della documentazione per valutare o intraprendere iniziative difensive. L’istanza non è stata ritenuta esplorativa, poiché riguardava una documentazione specificamente individuata e detenuta dall’Ispettorato. Il TAR ha quindi annullato il diniego e ordinato all’Ispettorato l’esibizione integrale della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 149/2015

    Attribuisce all’Ispettorato del Lavoro autonoma soggettività giuridica; il Ministero non è legittimato a resistere nel giudizio relativo a un diniego di accesso adottato dall’Ispettorato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di diniego adottato dall’Ispettorato prima del rigetto definitivo dell’istanza di accesso.

  • art. 24 l. 241/1990

    Le cause di esclusione del diritto di accesso sono normativamente stabilite; l’assenza di sanzioni all’esito dell’ispezione non costituisce, di per sé, causa di esclusione.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Consente l’accesso ai documenti quando la conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; è sufficiente una prospettazione ragionevole e plausibile dell’utilità difensiva.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, accogliendo il ricorso in materia di accesso, di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità nella pubblicazione della pronuncia a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il soggetto sottoposto a un procedimento ispettivo o di controllo ha un interesse qualificato ad accedere integralmente ai documenti utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che abbiano determinato l’attivazione del procedimento.
  • L’assenza di provvedimenti sanzionatori all’esito dell’attività ispettiva non esclude il diritto di accesso agli atti del procedimento, poiché tale circostanza non rientra autonomamente tra le cause normative di esclusione previste dall’art. 24 l. 241/1990.
  • Nell’accesso difensivo non è necessario che il richiedente individui già in modo puntuale e definitivo la situazione giuridica da tutelare; è sufficiente una prospettazione non implausibile né pretestuosa dell’utilità dei documenti per valutare o intraprendere iniziative difensive.
  • La richiesta di conoscere l’identità dell’autore di un esposto o di una denuncia non è di per sé preclusa dal diritto alla riservatezza, poiché l’ordinamento non riconosce un generale diritto all’anonimato di chi renda dichiarazioni a carico di terzi, salvo la dimostrazione di una specifica esigenza di tutela della riservatezza.
  • Un’istanza di accesso non è esplorativa quando individua con sufficiente precisione la documentazione richiesta e questa risulta detenuta dall’amministrazione; non occorre che il richiedente conosca previamente il contenuto degli atti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.