Sentenza del 20/01/2021 n. 47 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di Liquidazione Imposta di registro - Disciplina della remissione di debito e sua fiscalità Tassazione della remissione di debito - Atto ricettizio non oneroso - Disciplina speciale voluta dal legislatore - Assenza di precise disposizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ufficio impugnava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso contro l’avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro. Contestava che la remissione del debito fosse stata trattata come donazione indiretta e chiedeva l’applicazione della disciplina specifica dell’art. 6 della Tariffa, Parte I, del DPR 131/1986, con imposta proporzionale dello 0,5% anziché in misura fissa. L’atto notarile del 3 dicembre 2016 riguardava un credito di 280.410,26 euro, riconosciuto al marito da una sentenza del Tribunale di Alessandria del 2014 nei confronti della moglie, deceduta il 12 dicembre 2015. Per la quota di 2/8 il debito si era estinto per confusione; per la restante quota di 6/8 il creditore aveva rimesso il debito a favore dei figli. L’Ufficio sosteneva inoltre che l’atto comprendesse il riconoscimento della qualità di erede del creditore, pretermesso dal testamento, e che comunque non ricorressero i presupposti per qualificarlo come donazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio e riformato la sentenza della CTP di Alessandria, respingendo il ricorso della contribuente contro l’avviso di liquidazione. Ha ritenuto applicabile la disciplina speciale della remissione di debito prevista dall’art. 6 della Tariffa, Parte I, del DPR 131/1986, senza ricondurre l’atto alla disciplina generale delle liberalità o delle donazioni indirette. Ha inoltre osservato che la finalità puramente liberale era dubbia o non provata, anche perché l’atto contemplava il riconoscimento della qualità di erede del remittente. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986
Dunque nel caso in esame l'art. 6 della tariffa, Parte I. DPR 1311986 che sottopone le rimessioni di debito al pagamento dell'Imposta di Registro non può assolutamente essere ignorato.
La remissione di debito va assoggettata alla disciplina di registro specificamente prevista per tale atto. La norma speciale prevale sulla disciplina generale delle liberalità e impedisce di trattare la remissione come donazione indiretta ai fini dell’imposizione controversa.
Art. 12, comma 2, delle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi)
Solo quando una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (comma 2 dell'art. 12 delle preleggi).
Il ricorso all’analogia è possibile soltanto se manca una disposizione precisa applicabile al caso. Poiché la remissione di debito è espressamente disciplinata dall’art. 6 della Tariffa, non si può ricorrere alla disciplina generale delle donazioni per sostituire o disattendere quella specifica.
Massime di principio
- Quando un atto è regolato da una disposizione fiscale specifica, si applica anzitutto quella disciplina speciale; non si estende per analogia la disciplina generale di altri atti, come le donazioni, se la norma specifica è sufficiente a decidere il caso.
- La remissione di debito, pur potendo produrre un vantaggio patrimoniale gratuito o liberale per il debitore, resta soggetta alla disciplina di registro specificamente prevista per essa; la sua qualificazione fiscale non dipende automaticamente dalla presenza di un vantaggio gratuito.
- La finalità liberale deve risultare provata: la presenza nell’atto di ulteriori pattuizioni o riconoscimenti, come quello della qualità di erede, può rendere dubbia una qualificazione dell’operazione come puramente liberale.
- Nel caso deciso, l’applicazione della disciplina della remissione ha comportato la conferma dell’avviso di liquidazione impugnato e il rigetto del ricorso del contribuente; le spese sono state compensate in entrambi i gradi.
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