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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21876/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una lavoratrice aveva ottenuto in primo grado l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time, svolto dal gennaio 2009 al 30 aprile 2016 presso un unico centro di imputazione di interessi formato da tre società, con condanna solidale al pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello ha però riformato la decisione, ritenendo che le prove orali e documentali non dimostrassero con rigore la subordinazione e ha disposto la restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione la lavoratrice ha dedotto, da un lato, violazione e falsa applicazione di legge e vizi motivazionali ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la subordinazione e non avesse valutato correttamente le deposizioni testimoniali; dall'altro, ha invocato per la prima volta l'applicazione dell'art. 69 del d.lgs. n. 276/2003 ai contratti di collaborazione, assumendo la mancanza di specifici progetti o programmi e la conseguente conversione in rapporto subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che non sono più proponibili, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, essendo deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo; ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva comunque espresso una motivazione chiara e che le doglianze sulla valutazione delle prove tendevano solo a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. È stata poi ritenuta nuova e quindi inammissibile la questione relativa all'art. 69 d.lgs. n. 276/2003, non risultando specificato dove, come e quando fosse stata già proposta nei gradi di merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    il motivo non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, riservata al giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo

    dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non le censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la violazione del minimo costituzionale della motivazione si traduce in nullità della sentenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    la questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile in cassazione perché non risultava dedotta nei gradi di merito

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono ammissibili censure dirette a denunciare mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alla violazione del minimo costituzionale della motivazione.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Le doglianze che mirano a sovvertire la valutazione delle prove e l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione, perché estranee al sindacato di legittimità.
  • È inammissibile in cassazione la proposizione di una questione nuova che non risulti esaminata nei precedenti gradi di merito e rispetto alla quale il ricorrente non indichi specificamente dove, come e quando l'abbia già dedotta.
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Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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