Cassazione Penale, Ordinanza n. 21261/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un incidente di esecuzione in cui il condannato chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. tra reati di furto già giudicati con due sentenze di condanna: una del G.I.P. del Tribunale di Modena del 17 febbraio 2015 e una della Corte di appello di Bologna del 13 settembre 2018. Il giudice dell'esecuzione ha negato il vincolo ritenendo che, pur trattandosi di violazioni omogenee e commesse in un arco temporale contenuto, le modalità esecutive fossero diverse e mancassero elementi sintomatici di una ideazione e programmazione unitaria sin dall'origine. I primi fatti risultavano commessi con il concorso della compagna convivente ai danni di persone conosciute, mentre i successivi riguardavano furti su autovetture parcheggiate sulla pubblica via. Il ricorrente ha censurato tale valutazione chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio e valorizzando la propria condizione di tossicodipendenza come indice dell'unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze mirassero in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto inoltre che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse coerente con i principi sulla continuazione, poiché la sola omogeneità dei reati e la contiguità temporale non bastano a fondare il vincolo in assenza di ulteriori elementi rivelatori di un programma criminoso unitario. Ha escluso che la tossicodipendenza, per come valutata nei giudizi di merito, fosse sufficiente a fondare l'unicità del disegno criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Il vincolo della continuazione richiede, oltre alla omogeneità dei reati o alla contiguità temporale, elementi sintomatici di un originario disegno criminoso unitario; non basta una mera lettura alternativa dei fatti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale base per la valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In tema di continuazione, la valutazione non può arrestarsi alla mera omogeneità delle violazioni o alla loro prossimità cronologica, ma deve verificare la presenza di elementi concreti che rivelino un unico programma criminoso fin dall'origine.
- Sono incompatibili con il sindacato di legittimità le censure che, sotto la veste di vizi giuridici o motivazionali, chiedano una diversa ricostruzione del compendio probatorio e una rivalutazione del merito.
- La condizione di tossicodipendenza può assumere rilievo ai fini del riconoscimento della continuazione solo se, nel caso concreto, sia logicamente collegata ai singoli reati e sussistano gli ulteriori presupposti dell'istituto; non costituisce di per sé indice sufficiente dell'unicità del disegno criminoso.
- Nel giudizio di esecuzione, il diniego della continuazione è legittimo quando le modalità di commissione dei reati sono eterogenee e mancano circostanze sintomatiche di una programmazione originaria comune.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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