Cassazione Penale, Sentenza n. 1634/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Perronace impugnava la conferma della condanna per illecita detenzione di un fucile cal. 12 e di 15 cartucce (art. 697 c.p.), denunciando: (1) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla madre e da lui stesso raccolte dalla Polizia Giudiziaria senza le garanzie difensive, poiché sollecitate e annotate in un'annotazione di servizio anziché in verbale autonomo; (2) vizio di motivazione per la mancata perizia sulle munizioni per accertarne la capacità offensiva e per l'assenza di elementi che provassero la materiale disponibilità delle cartucce da parte dell'imputato, dato che risiedeva altrove.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo punto ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni della madre e dell'imputato: non sussistevano, nei confronti della madre, indizi precisi di reità prima dell'escussione tali da imporre l'inutilizzabilità assoluta; inoltre la consegna materiale del nulla osta da parte dell'imputato ai Carabinieri ha costituito elemento di riscontro non dichiarativo e utilizzabile. Sul secondo punto la Corte ha affermato che le munizioni, custodite in ambiente chiuso e apparentemente integre, potevano essere ritenute funzionali senza perizia, e che l'identità del calibro, il luogo di custodia e l'assenza di elementi contrari giustificavano l'attribuzione delle cartucce all'imputato. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38
Il mancato adempimento all'obbligo di denuncia dell'arma (trasferita per successione) costituisce elemento che integra l'illiceità della detenzione; l'assenza di denuncia nei 13 anni successivi al decesso del precedente titolare è stata valutata come indice della titolarità attuale dell'arma in capo al ricorrente.
Codice penale, art. 697
Per la configurabilità del reato di detenzione illecita di munizioni è richiesto un minimo requisito di efficienza delle stesse; tuttavia non è sempre necessaria una perizia tecnica: il giudice può accertare l'efficienza anche sulla base di elementi di fatto adeguatamente motivati (es. conservazione, integrità, luogo protetto).
Codice di procedura penale, art. 350, comma 7
Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate se risultano rese liberamente e non sotto sollecitazione o coercizione; l'accertamento sulla spontaneità compete al giudice di merito e, se congruamente motivato, è sindacabile limitatamente.
Codice di procedura penale, art. 616
In caso di inammissibilità del ricorso non dovuta a colpa nella determinazione della causa, il ricorrente è comunque tenuto alle spese del procedimento e al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata (nel caso, euro 3.000).
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili se dal contesto emerge che sono state rese liberamente; l'inutilizzabilità 'erga omnes' richiede che prima dell'escussione sussistessero indizi chiari e non equivoci di reità a carico del dichiarante.
- La mera annotazione in servizio anziché la redazione di un verbale non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni se persistono elementi di riscontro oggettivo che ne corroborano il contenuto.
- La produzione materiale di un documento o di un titolo (es. consegna del nulla osta) da parte dell'interessato costituisce prova materiale utilizzabile e può svolgere funzione di riscontro rispetto a dichiarazioni rese da terzi.
- Per accertare la funzionalità delle munizioni non è sempre necessaria una perizia tecnica: il giudice può fondare il proprio convincimento su elementi concreti (luogo di custodia, integrità apparente, condizioni di conservazione), purché adeguatamente motivati e in assenza di elementi contrari.
- L'attribuzione della titolarità di armi e munizioni può essere fondata sull'insieme degli elementi (stessa calibro, luogo di custodia, assenza di denunce) quando non emergano prove contrarie o elementi che rendano improbabile la disponibilità dell'imputato.
- In Cassazione i motivi che contestano valutazioni di fatto ben motivate dai giudici di merito sono difficilmente accolti; questioni sulla spontaneità delle dichiarazioni o sulla necessità di perizia richiedono che sussistano elementi di illogicità o contraddittorietà facilmente dimostrabili.
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