Cassazione Penale, Sentenza n. 13748/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Sosteneva di non aver partecipato attivamente alle operazioni distrattive poste in essere dal marito (amministratore della 77 Group s.r.l.), essendo mera intestataria di conti sui quali l'uomo operava per delega, e di aver ricevuto soltanto pagamenti per lavoro (dal 2016) molto inferiori alle somme movimentate. Denunciava altresì che la Corte territoriale l'avrebbe condannata per condotte diverse da quelle contestate (avendo messo a disposizione il conto piuttosto che ricevuto denaro in contanti) e che non sarebbe stata interrogata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della corte d'appello che aveva ravvisato il concorso dell'imputata nell'attività distrattiva del marito, in particolare per aver messo a disposizione il conto corrente su cui transitavano ingenti somme provenienti dalla società fallita e per aver beneficiato di acquisti (moto, auto, abitazione) coerenti con tali movimenti. I Giudici di legittimità hanno ritenuto non verosimili le giustificazioni difensive (compensi per lavoro insufficienti, mancata conoscenza dei movimenti) alla luce degli accertamenti istruttori e delle prove documentali e testimoniali. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. (Si conferma che in primo grado la condanna era stata a 2 anni con rito abbreviato; in appello la pena era stata rideterminata a 1 anno e 4 mesi con conferma delle altre statuizioni)
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Principio di concorso di persone nel reato: la Coppari è stata ritenuta concorrente nell'azione distrattiva posta in essere dall'amministratore intraneus
art. 223 r.d. n. 267/1942
Riferimento a fattispecie penali previste dalla disciplina del fallimento (r.d. 267/1942): la condotta è stata inquadrata come delitto relativo a distrazione di beni dalla massa fallimentare
art. 216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267/1942
Norma del codice fallimentare richiamata nella imputazione come riferimento alla tutela del patrimonio sociale e dei creditori; interpretata come ostacolo all'uso di risorse societarie per scopi personali
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento dell'impugnazione per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che il motivo (mancanza/contraddittorietà della motivazione) non fosse fondato perché la decisione di merito è stata adeguatamente motivata
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti nella enunciazione delle censure in cassazione: la Corte ha valutato il motivo nei termini consentiti dall'articolo (sinteticità della motivazione in grado di dedurre i punti essenziali)
art. 521, comma 2, c.p.p.
Riferimento alla possibilità di modificare il capo di imputazione in appello: la Corte ha ritenuto che la contestazione attribuita all'imputata (mettere a disposizione il conto) fosse già descritta nel capo d'imputazione e non violasse la norma
Massime di principio
- La titolarità di un conto corrente intestato a terzi non esclude automaticamente la responsabilità penale: se emergono elementi che collegano i movimenti a una distrazione di risorse societarie e il titolare beneficia concretamente (acquisti, disponibilità di beni), può sussistere il concorso di persone nel reato.
- Per l'extraneus concorsuale nel reato dell'amministratore è determinante la consapevolezza e la volontà che la propria condotta contribuisca al depauperamento del patrimonio sociale: elementi indiziari come ingenti flussi di denaro, sproporzione tra compensi dichiarati e somme accreditate, acquisizione di beni con fondi societari e conversazioni probanti possono integrare il dolo.
- La mera affermazione difensiva di non conoscenza dei movimenti o di operatività esclusiva dell'amministratore è facilmente inefficace se sussistono prove documentali e testimoniali che dimostrano l'effettivo godimento e l'utilizzo dei proventi (bonifici, prelievi, pagamenti di auto/immobili).
- In sede di appello e di cassazione, la censura sulla motivazione (art. 606 c.p.p.) richiede che la decisione di merito risulti illogica o contraddittoria in modo manifesto; dove la motivazione è coerente con le risultanze probatorie, la cassazione tende a rigettare il ricorso.
- La messa a disposizione di strumenti (es. conto corrente) utilizzati per trasferire o occultare risorse societarie costituisce condotta rilevante ai fini della responsabilità concorsuale quando vi sia prova che il titolare ne abbia tratto vantaggio o fosse consapevole della natura delle operazioni.
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