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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11736/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia originava dalla domanda di un docente volta a ottenere, previa disapplicazione in parte qua dell'art. 4-bis del d.m. 374/2017, il riconoscimento del periodo di servizio militare prestato nell'anno 1990/1991 ai fini dell'attribuzione del punteggio nell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020. I giudici di merito avevano escluso la valutabilità di tale servizio perché prestato non in costanza di rapporto di docenza, valorizzando in via sistematica gli artt. 485 e 489 del T.U. n. 297/1994. In cassazione il ricorrente aveva proposto un solo motivo, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso; le amministrazioni intimate non si sono costituite.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale. Poiché la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio e le controparti intimate non erano costituite, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha escluso ogni provvedimento sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di pronuncia di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 390, secondo comma, c.p.c.

    rinuncia intervenuta prima dell’adunanza camerale

    La rinuncia al ricorso per cassazione è rituale se proposta prima dell'adunanza camerale ed è validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.

  • art. 306 c.p.c.

    il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione

    La rinuncia agli atti del giudizio richiede l'accettazione solo da parte delle parti costituite interessate; la Corte richiama il principio per distinguere il regime della rinuncia nel giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    va dichiarata ... l'estinzione del giudizio di legittimità

    La rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina automaticamente l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La disposizione non si applica quando la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di norma di stretta interpretazione.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato dalla Corte territoriale

    La Corte d'appello lo aveva interpretato sistematicamente insieme all'art. 489 T.U. per escludere la valutabilità del servizio militare non svolto in costanza di rapporto.

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato dalla Corte territoriale

    Usato in combinazione con l'art. 485 T.U. per limitare il riconoscimento del servizio militare ai periodi connessi al rapporto di docenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se rituale e depositata prima dell'adunanza camerale, comporta l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte non costituita.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: l'accettazione della controparte rileva solo per il regolamento delle spese quando vi sia una parte costituita interessata alla prosecuzione.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non vi è spazio per una condanna alle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto in caso di estinzione del giudizio, poiché la norma opera solo in ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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