Cassazione Civile, Ordinanza n. 11736/2025 del 05/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originava dalla domanda di un docente volta a ottenere, previa disapplicazione in parte qua dell'art. 4-bis del d.m. 374/2017, il riconoscimento del periodo di servizio militare prestato nell'anno 1990/1991 ai fini dell'attribuzione del punteggio nell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020. I giudici di merito avevano escluso la valutabilità di tale servizio perché prestato non in costanza di rapporto di docenza, valorizzando in via sistematica gli artt. 485 e 489 del T.U. n. 297/1994. In cassazione il ricorrente aveva proposto un solo motivo, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso; le amministrazioni intimate non si sono costituite.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale. Poiché la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio e le controparti intimate non erano costituite, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha escluso ogni provvedimento sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di pronuncia di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 390, secondo comma, c.p.c.
rinuncia intervenuta prima dell’adunanza camerale
La rinuncia al ricorso per cassazione è rituale se proposta prima dell'adunanza camerale ed è validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.
art. 306 c.p.c.
il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione
La rinuncia agli atti del giudizio richiede l'accettazione solo da parte delle parti costituite interessate; la Corte richiama il principio per distinguere il regime della rinuncia nel giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
va dichiarata ... l'estinzione del giudizio di legittimità
La rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina automaticamente l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La disposizione non si applica quando la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di norma di stretta interpretazione.
art. 485 d.lgs. n. 297/1994
richiamato dalla Corte territoriale
La Corte d'appello lo aveva interpretato sistematicamente insieme all'art. 489 T.U. per escludere la valutabilità del servizio militare non svolto in costanza di rapporto.
art. 489 d.lgs. n. 297/1994
richiamato dalla Corte territoriale
Usato in combinazione con l'art. 485 T.U. per limitare il riconoscimento del servizio militare ai periodi connessi al rapporto di docenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se rituale e depositata prima dell'adunanza camerale, comporta l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte non costituita.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: l'accettazione della controparte rileva solo per il regolamento delle spese quando vi sia una parte costituita interessata alla prosecuzione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non vi è spazio per una condanna alle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto in caso di estinzione del giudizio, poiché la norma opera solo in ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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