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Sentenza

Sentenza n. 3650/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del verbale di aggiudicazione del 10 maggio 2024 con il quale il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento della ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. ha disposto, in favore delle società EY Advisory S.p.A. e NSR S.r.l., in costituenda ATI, l’aggiudicazione dell’appalto n. 3600000193 – Procedura aperta telematica per l’assegnazione del servizio di sviluppo, manutenzione e supporto evolutivo relativo all’adozione di una piattaforma GRC; e di ogni altro atto a quello anzidetto, comunque, connesso, anteriore o conseguente.

Giustizia amministrativa202401420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dell’appalto per il servizio di sviluppo, manutenzione e supporto evolutivo relativo all’adozione di una piattaforma GRC a favore di un’ATI concorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante a una procedura aperta telematica da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di un’ATI concorrente, deducendo la violazione del disciplinare di gara, l’errore sui presupposti, il difetto di istruttoria e motivazione, la contraddittorietà dell’azione amministrativa, la violazione dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 e l’eccesso di potere per illogicità e travisamento. In particolare, ha sostenuto che la commissione avrebbe dovuto attribuirle 10 punti per ciascuno dei criteri premiali relativi all’esperienza su tematiche di Risk Management e Internal Audit, poiché avrebbe indicato almeno due analisti con almeno dieci anni di esperienza nella consulenza di processo. Ha contestato come generica e ambigua la motivazione secondo cui tale esperienza sarebbe risultata soltanto per una delle tre risorse proposte e ha prospettato una disparità di trattamento rispetto all’offerta dell’ATI aggiudicataria. Ha inoltre sostenuto che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio mediante richiesta di chiarimenti. È stata proposta anche domanda risarcitoria. La stazione appaltante ha eccepito la genericità delle contestazioni sulle valutazioni curriculari.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha premesso che le valutazioni della commissione sull’offerta tecnica, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore di fatto, non ravvisati nella fattispecie. Il disciplinare distingueva tra il requisito essenziale, riferito alla disponibilità di risorse con esperienza nella configurazione di piattaforme, e i criteri premiali, riferiti all’esperienza nella consulenza di processo su Risk Management e Internal Audit. Tali attività non sono sovrapponibili. Dall’esame dei curricula è emerso che soltanto una delle risorse indicate possedeva chiaramente l’esperienza consulenziale richiesta, mentre le altre due risultavano esperte soprattutto nell’implementazione, parametrizzazione e configurazione tecnica delle piattaforme. La commissione ha quindi correttamente attribuito zero punti per entrambi i criteri premiali. La censura di disparità di trattamento è stata respinta perché la ricorrente non ha fornito la prova rigorosa dell’identità delle situazioni poste a confronto, né ha indicato concretamente le figure professionali dell’ATI che avrebbero ricevuto un trattamento più favorevole. È stata respinta anche la censura relativa al soccorso istruttorio: l’art. 101 d.lgs. n. 36/2023 non consente di integrare o modificare elementi dell’offerta tecnica o di supplire alla carenza di requisiti premiali che incidono sul contenuto dell’offerta, in ossequio alla par condicio. La domanda risarcitoria è stata respinta conseguentemente all’accertata legittimità dell’aggiudicazione, con esclusione del danno ingiusto. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 oltre accessori in favore di ATM.

Norme richiamate

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    offerta economicamente più vantaggiosa

    La procedura è stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; le valutazioni dell’offerta tecnica sono rimesse alla commissione nell’esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o errore di fatto.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    il concorrente può integrare ogni elemento mancante [...] con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare il contenuto dell’offerta tecnica né per supplire alla carenza di requisiti premiali che strutturano l’offerta, in quanto ciò violerebbe la par condicio.

  • art. 2043 cod. civ.

    la domanda risarcitoria da illegittimità provvedimentale [...] deve essere respinta, una volta accertata la legittimità dell’atto impugnato

    L’accertata legittimità del provvedimento esclude il danno ingiusto necessario per la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni della commissione sull’offerta tecnica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e possono essere sindacate dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore di fatto; il mero dissenso sul punteggio attribuito non è sufficiente.
  • Quando la lex specialis distingue tra esperienza nella configurazione tecnica di piattaforme, richiesta come requisito essenziale, ed esperienza nella consulenza di processo su specifiche tematiche, prevista come criterio premiale, le due esperienze non possono essere considerate automaticamente equivalenti ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare elementi dell’offerta tecnica o per colmare la carenza di requisiti premiali che incidono sul contenuto dell’offerta, poiché ciò altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
  • La censura di disparità di trattamento nelle valutazioni di gara richiede la prova rigorosa dell’identità o sostanziale equivalenza delle situazioni poste a confronto; non è sufficiente allegare genericamente che le offerte siano analoghe senza indicare concretamente gli elementi e le risorse professionali comparabili.
  • Una volta accertata la legittimità dell’aggiudicazione impugnata, viene meno il presupposto del danno ingiusto e deve essere respinta la domanda risarcitoria fondata sull’illegittimità del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoDanno da provvedimento illegittimo
RamiContratti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorioEccesso di potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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