Cassazione Civile, Ordinanza n. 15584/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso delle maggiori accise versate su forniture di gas naturale per usi industriali. Una società fornitrice aveva applicato, dopo il cambio di fornitore da parte del cliente finale, l’aliquota ordinaria anziché quella ridotta già in precedenza riconosciuta al medesimo consumatore finale. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle dogane, ritenendo che la richiesta del consumatore finale al fornitore fosse sufficiente a legittimare l’istanza di rimborso e che il mancato invio della nuova dichiarazione al subentrante non avesse ostacolato i controlli. L’Agenzia ricorreva per cassazione denunciando: (1) violazione dell’art. 26 d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che la decorrenza dell’aliquota ridotta, in caso di cambio fornitore, sarebbe subordinata alla presentazione di una nuova istanza al nuovo fornitore e che non si trattasse di mera formalità; (2) violazione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995, per omessa considerazione della carenza di interesse del fornitore a chiedere il rimborso e della necessità di verificare la domanda del consumatore finale e l’eventuale decadenza biennale. La controricorrente eccepiva anche giudicato interno sulla qualificazione del cambio fornitore e sulla natura dell’aliquota.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia nei termini motivazionali indicati. Ha ritenuto fondato, in via preliminare, il secondo motivo perché la CTR non aveva accertato in fatto se il consumatore finale avesse effettivamente richiesto il rimborso al fornitore e non aveva verificato la possibile decadenza biennale ex art. 14, comma 2, TUA. Ha poi esaminato il primo motivo e ha affermato che, nel caso di cambio di fornitore di gas naturale per usi industriali, la nuova dichiarazione al fornitore ha natura meramente formale e non può essere elevata a presupposto sostanziale per negare il diritto al rimborso, ove restino immutate le condizioni sostanziali, la destinazione d’uso del gas e il codice PDR. Tuttavia, poiché la sentenza impugnata non aveva compiuto gli accertamenti di fatto necessari su domanda del consumatore, persistenza dei requisiti sostanziali e corrispondenza del PDR, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 26 d.lgs. n. 504 del 1995
Disciplina l’accisa sul gas naturale e l’aliquota ridotta per usi industriali; la Corte ne ammette l’applicazione sostanziale anche in caso di cambio fornitore, qualora permangano i presupposti sostanziali.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995
"a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato"
Il rimborso va richiesto entro il termine biennale; il giudice di merito deve verificare la sussistenza dell’istanza e l’eventuale decadenza, se rilevante.
art. 26, comma 7, d.lgs. n. 504 del 1995
Individua i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta e il diritto di rivalsa sui consumatori finali, rilevante per il rapporto tra fornitore e cliente finale.
art. 26, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995
Prevede l’aliquota ridotta per il gas naturale destinato a usi industriali rispetto agli usi civili.
art. 12, comma 5, lett. c), L. n. 488 del 1999
Norma di modifica dell’art. 26 TUA richiamata per la previsione dell’aliquota ridotta.
Massime di principio
- In materia di accise su tributi armonizzati, il rispetto dei requisiti formali non può prevalere sulla sostanza quando sia già accertata la sussistenza dei presupposti sostanziali del trattamento agevolato e non emergano rischi di frode, evasione o abuso.
- Nel caso di cambio del fornitore di gas naturale, la nuova dichiarazione del cliente al subentrante è un adempimento meramente formale se restano invariati cliente finale, destinazione d’uso del gas e codice del punto di riconsegna; essa non può essere usata per negare il diritto all’aliquota ridotta o al rimborso della maggiore accisa.
- Il giudice di merito, investito di una domanda di rimborso di accise, deve accertare in fatto se il consumatore finale abbia presentato la richiesta al fornitore e deve verificare l’eventuale decadenza biennale prevista dalla legge.
- Il principio di continuità fiscale impone al nuovo fornitore, in presenza di condizioni sostanziali immutate, di applicare il medesimo regime fiscale già spettante al punto di fornitura, senza introdurre condizioni ulteriori di natura meramente formale.
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