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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35289/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario patente)

La controversia

La controversia origina dall'ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto aveva revocato la patente di guida al destinatario in applicazione dell'art. 120, comma 2, cod. strada, poiché sottoposto a misura di prevenzione. L'interessato aveva proposto opposizione, rigettata dal Tribunale di Ravenna. In cassazione deduce un unico motivo di violazione dell'art. 120, comma 2, cod. strada, sostenendo che la disposizione fosse stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 99 del 2020. Afferma inoltre di avere già contestato nei precedenti gradi l'illegittimità del provvedimento perché adottato automaticamente, senza valutazione in concreto della pericolosità sociale. La Prefettura non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 120, comma 2, cod. strada nella parte in cui imponeva al prefetto di revocare la patente, anziché attribuirgli un potere discrezionale. Il ricorso è stato accolto, la sentenza del Tribunale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stata accolta l'opposizione con annullamento del provvedimento prefettizio di revoca della patente. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la sopravvenienza della pronuncia costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 2, codice della strada

    "provvede" - invece che "può provvedere"

    La norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui configurava un obbligo automatico di revoca della patente per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione; dopo la pronuncia costituzionale il prefetto non è più vincolato ma dispone di un potere discrezionale.

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    È richiamato come riferimento normativo delle misure di prevenzione che costituivano il presupposto del provvedimento di revoca.

  • sentenza Corte costituzionale n. 99 del 6 maggio 2020

    È utilizzata come parametro decisivo per affermare l'illegittimità della revoca automatica della patente e per accogliere il ricorso.

Massime di principio

  • Quando una norma è dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui impone un effetto automatico, il giudice deve disapplicare l'effetto vincolato nella causa pendente e applicare la disciplina risultante dalla declaratoria.
  • Se il provvedimento amministrativo impugnato è fondato esclusivamente su una disposizione successivamente espunta nella parte censurata, l'opposizione va accolta e l'atto annullato senza necessità di rinvio quando la causa sia decisa nel merito allo stato degli atti.
  • La sopravvenienza di una pronuncia della Corte costituzionale che fonda l'accoglimento dell'impugnazione può integrare giusto motivo per la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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